Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la prescrizione dell'azione civile in un caso in cui la costituzione di parte civile era avvenuta ritualmente sei anni dopo la commissione del reato di minaccia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2012, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 21/06/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1663
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 37291/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RA N. IL 01/02/1941;
2) CA RC N. IL 10/07/1975;
avverso la sentenza n. 4352/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mele Luigi che chiede dichiararsi l'inammissibilità. Deposita conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22-12-2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo nei confronti di CA DO e CA MA, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 612 c.p., e art. 612 c.p., comma 2 rispettivamente ascritti - (fatti realizzati ai danni di EN RT, in data 30.5.2001 per il secondo imputato, e in data 22- 6-2001 per il primo) dichiarava non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione.
Confermava le statuizioni civili.
In tal senso erano state disattese le richieste degli appellanti, inerenti alla declaratoria di prescrizione per la domanda di risarcimento proposta dalla costituita parte civile. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 160 c.p. in riferimento all'art.2947 c.c.. Evidenziava al riguardo che, secondo l'art. 2947 c.c. il termine di prescrizione dell'azione civile, è di cinque anni, e, nei casi in cui il fatto costituisca reato, deve aversi riferimento al termine di prescrizione del reato.
Tuttavia la difesa rilevava che gli atti interrottivi della decorrenza del termine di prescrizione del reato, verificatisi anteriormente alla costituzione di parte civile, non possono valere ai fini del termine di prescrizione dell'azione civile, e in tal senso censurava la decisione impugnata, richiamando a sostegno del gravame una pronunzia delle sezioni Unite civili (n. 1479 del 18.02.1997). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero è da premettere che in sede di appello la difesa aveva rilevato, con specifico motivo, che l'azione civile doveva ritenersi prescritta, essendo intervenuta la costituzione della parte civile in giudizio, solo dopo sei anni dalla data dei reati contestati. Aveva in tal senso rilevato che gli atti interrottivi del termine di prescrizione del reato, non avevano efficacia in riferimento al termine di prescrizione dell'azione civile.
Orbene deve ritenersi priva di fondamento la tesi prospettata anche in sede di ricorso, apparendo corretta l'interpretazione resa dalla Corte territoriale, evidenziando che secondo l'art. 2947 c.c. l'azione civile derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dalla data del fatto, e se il fatto costituisce reato il termine di prescrizione dell'azione civile resta prorogato fino alla data di prescrizione del reato.
In tal senso la decisione è conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per cui vale menzionare:
Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 14644 del 23-6-2009, nonché SS.UU. civili, sentenza n. 27337 del 18.11.2008. Risulta pertanto affermato il principio per cui la prescrizione dei diritti di parte civile inseriti nel procedimento penale, segue le regole della prescrizione penale e non di quella civile. Pertanto va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte Civile, e liquidate in Euro 1500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013