Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2012, n. 11961
CASS
Sentenza 21 giugno 2012

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L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la prescrizione dell'azione civile in un caso in cui la costituzione di parte civile era avvenuta ritualmente sei anni dopo la commissione del reato di minaccia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2012, n. 11961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11961
    Data del deposito : 21 giugno 2012

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