Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Nel regime antecedente alla entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che sono esclusi dalla base imponibile contributiva, tra l'altro, i corrispettivi dei servizi di mensa e dei relativi importi sostitutivi, il valore del servizio mensa andava inserito nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Ove, tuttavia, oggetto di sanzione amministrativa sia l'evasione contributiva, contestata non con riferimento al costo effettivo del servizio mensa che l'impresa era obbligata ad assicurare ai dipendenti, ma alle somme corrisposte ai dipendenti in forza di contratto individuale, l'importo assoggettabile a contribuzione non può essere maggiore di quanto l'azienda abbia erogato, senza che, in assenza di specifica previsione contrattuale, possano operare in relazione ad esso criteri automatici di rivalutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12088 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENENSE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON NO & C. S.n.c, in persona del legale rappresentante NO NI, ON NO e EL EG in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone, n;
28, presso l'avv. Raffaele Izzo, difesi dall'avv. Gaetano Mutarelli con procura speciale apposte a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da:
ON NO & C. S.n.c, ON NO e EL EG come sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps -, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 696 in data 26 giugno 2000 (R.G. 724/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 5.2.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che, accogliendo l'opposizione proposta dalla società in nome collettivo "NI NO & C" e dai soci NO NI e EG CA, aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Istituto per il pagamento della sanzione amministrativa di L. 627.000, irrogata per il mancato versamento dei contributi sulle somme corrisposte ai dipendenti in sostituzione dei pasti. Il Tribunale, con riferimento al quadro normativo applicabile nel periodo 1989/1991, ha ritenuto insussistente l'infrazione contestata perché l'obbligazione contributiva risultava esattamente adempiuta.
Alla decisione il Tribunale è pervenuto accertando in fatto che la contrattazione collettiva del settore (accordo provinciale 22.2.1978 per le imprese artigiane del Friuli) obbligava le aziende ad assicurare la somministrazione di un "pasto caldo", fissando il relativo costo in L. 1.800, ripartito per il 70% a carico dell'azienda e il restante 30% a carico dei lavoratori;
che gli unici tre dipendenti avevano rifiutato la prestazione in natura ed era stata loro corrisposta, sebbene il contratto collettivo non contemplasse indennità sostitutive, a tale titolo la somma di L. 1.260 (corrispondente al 70% di L. 1800) e sul detto importo la società aveva versato i contributi.
Ha, quindi concluso nel senso, che l'Inps non poteva pretendere di assoggettare a contribuzione un importo maggiore di quello dovuto ai dipendenti, e, soprattutto sostenere che la somma di L. 1800, determinata nel 1978, avrebbe dovuto essere rivalutata anno per anno, in base agli indici Istat, considerato che la contrattazione collettiva aveva sì previsto una revisione del costo, ma solo a mezzo di nuovi accordi sindacali, accordi che non erano stati stipulati.
La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps con due motivi di ricorso;
resistono con controricorso gli opponenti e propongono ricorso incidentale, condizionato per due motivi, al quale resiste a sua volta con controricorso l'Inps. I resistenti e controricorrenti incidentali hanno altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c).
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 12 l. 153/1969 e dell'art. 1 di 338/1989 convertito dalla l. 389/1989, nonché vizio della motivazione. Sostiene l'Inps che il fatto, come accertato del giudizio di merito, avrebbe dovuto indurre alla conclusione che l'azienda erogava ai dipendenti la somma corrispondente al costo del servizio, non un'indennità sostitutiva, e, di conseguenza, doveva essere assoggettata a contribuzione nella sua totalità, senza distinguere tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 36 e 38 Cost, 429 e 442 c.p.c, 12 l. 153/1969, nonché vizio della motivazione.
Ritiene l'Inps che il costo del servizio, fissato in L. 1800 nel 1978, avrebbe dovuto essere rivalutato per gli anni successivi sulla base degli indici Istat. Ciò in base al principio che la retribuzione imponibile coincide con quanto il lavoratore ha diritto di ricevere, indipendentemente da quanto riceve effettivamente, e la retribuzione deve essere necessariamente rivalutata.
4. La Corte giudica il ricorso principale infondato. A quanto è dato comprendere dalle non sempre chiare argomentazioni dei due motivi di ricorso (che vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le argomentazioni) - mancanza di chiarezza, peraltro, che trova spiegazione nel difetto di coerenza tra prospettazioni diverse, che, per alcuni aspetti, tentano di introdurre nel giudizio di legittimità una questione nuova - l'Inps domanda la cassazione della sentenza impugnata invocando l'applicazione di alcuni principi di diritto che sono stati enunciati dalla giurisprudenza della Corte nei termini di seguito esposti.
5. In primo luogo, in tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 - relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile l'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (e successive modificazioni) - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi ed i premi per le assicurazioni obbligatorie sulle somme effettivamente erogate per consentire il funzionamento del servizio di mensa aziendale, anche se prestato nella forma dei buoni pasto spendibili presso esercizi pubblici, salvo che non dimostri la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro, oppure che i lavoratori corrispondano il costo reale dell'indicato servizio, senza che rilevi la facoltatività dell'utilizzazione del servizio e la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per i dipendenti che non fruiscano dell'utilità offerta (Cass. 1175/1996; 1103/1999;
12485/1999; 4234/2000).
6. Il richiamato orientamento si fonda sulla natura autonoma dell'obbligazione contributiva e sul regime giuridico inderogabile dettato per essa dalla legge, sicché la nozione di retribuzione ai fini contributivi non coincide, ed è assai più ampia, con quella che rileva sul piano del rapporto di lavoro subordinato, comprendendo anche tutti i vantaggi patrimonialmente valutabili che il lavoratore (ma anche soggetti a lui legati da vincoli familiari) riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché la funzione sia propriamente di tipo assistenziale e non retributiva, nella prospettiva, quindi, di una corrispettività intesa in senso ampio e non riconducibile al sinallagma contrattuale (mensa, appunto, nonché altri svariati servizi: sconti sui prodotti aziendali, polizze assicurative, borse di studio e colonie estive per i figli, servizi di trasporto, ecc).
6. Autonomia particolarmente accentuata per il servizio mensa, atteso che, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359, (cui va attribuito il valore di disposizione
"confermativa"), esso non riveste il carattere di retribuzione in natura sul piano del rapporto di lavoro, difettando del requisito della corrispettività, in quanto la sua fruizione è prevista essenzialmente nell'interesse della regolare esecuzione della prestazione del servizio e non è causalmente correlata al solo fatto della prestazione lavorativa, ma presuppone un ulteriore atto volontario del lavoratore (Cass., sez. un., 3888/1993). Mentre ai fini contributivi, la medesima fonte normativa richiamata, al comma 5, ha precisato: Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale... In seguito, peraltro, con l'art. 17 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), è stato espressamente stabilito, ma solo a decorrere dal 1^ gennaio 1994, che sono esclusi dalla base imponibile contributiva, tra l'altro, i corrispettivi dei servizi di mensa e dei relativi importi sostitutivi.
7. L'autonomia della nozione di retribuzione contributiva rileva poi alla stregua del principio in virtù del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi individuali che assicurino una condizione di maggior favore, ancorché non corrispondente all'importo effettivamente erogato al lavoratore. L'anzidetto principio, ora espressamente enunciato dalla legge (art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989), è stato ritenuto operante dalla giurisprudenza della Corte
già in forza delle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 15 del 1969, letto in correlazione con l'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale al sorgere del - distinto - rapporto di lavoro, atteso che retribuzione imponibile è tutto ciò che il lavoratore "ha diritto di ricevere", restando irrilevante ciò che effettivamente riceve (cfr Cass. 24 giugno 1990 n. 6434; 20 gennaio 1993 n. 677).
8. L'applicazione degli anzidetti principi alla fattispecie comporterebbe, quindi, tradotti in più adeguati termini giuridici le argomentazioni dell'istituto ricorrente, la cassazione della sentenza impugnata perché: il contratto collettivo aveva imposto l'obbligo di garantire un servizio (il "pasto caldo", anche mediante buoni-pasto), senza contemplare indennità sostitutive;
i lavoratori avevano rinunciato al servizio, ma tale rinuncia non poteva rilevare sul piano della retribuzione imponibile e dell'obbligazione contributiva;
la base imponibile era costituita, quindi, dall'effettivo costo del servizio che l'azienda era obbligata a sostenere, senza che fosse consentito limitarne l'importo alle L. 1800 stabilito convenzionalmente nell'accordo del 1978.
9. Senonché, l'applicazione delle enunciate regole giuridiche alla fattispecie presuppone, versandosi nell'area del procedimento irrogativo di sanzioni amministrative ai sensi della l. 689 del 1981, che oggetto della contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della detta legge sia stata l'evasione contributiva in relazione ad una base imponibile costituita dal costo effettivo del servizio mensa che l'impresa era obbligata ad assicurare ai dipendenti.
10. Ed invece è certo (come conferma lo stesso contenuto del ricorso principale, specialmente nella parte in cui insiste nella tesi che doveva assoggettarsi a contribuzione l'intera somma di L.
1.800 e non solo la quota a carico dell'azienda) che l'evasione contributiva era stata contestata in relazione alle somme erogate ai dipendenti, considerate come indennità sostituiva del servizio non fornito e da rivalutare sulla base degli indici Istat. E dunque, correttamente il Tribunale non si è occupato della questione se dovesse essere il costo del servizio come tale a costituire la base contributiva, indagine, del resto, che avrebbe richiesto ben altre prospettazioni ed allegazioni di fatto. 11. In questi termini, la pretesa sanzionatoria dell'Inps è stata correttamente ritenuta priva di fondamento dal Tribunale, siccome l'indennità sostitutiva del servizio mensa, in quanto non prevista dal contratto collettivo, ma solo dal contratto individuale, non poteva essere maggiore di quanto l'azienda aveva erogato (L. 1260) e sulla quale aveva versato i contributi, ne' i lavoratori avevano diritto ad una rivalutazione di tale importo, nessuna disposizione di contratto o di legge disponendo in tal senso.
12. Difatti l'Inps censura il primo punto dell'argomentazione contestando, nell'assunto della natura sostitutiva dell'indennità, che potesse erogarsi un compenso in danaro inferiore al costo totale del servizio, ma non si comprende da quale fonte ricavi tale limitazione dell'autonomia delle parti;
sul secondo punto, i lavoratori subordinati non hanno diritto ad una rivalutazione automatica di indennità previste da un contratto, per il solo fatto che, per la loro quantificazione, sia stato fatto riferimento ad un determinato parametro (con salvezza ovviamente di previsioni negoziali diverse), ne' ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (che concerne esclusivamente gli effetti del ritardo nell'adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro), ne' ai sensi dell'art. 36 Cost., norma che garantisce il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente non con riferimento alle singole voci della retribuzione ma alla sua globalità (vedi, da ultimo, C. Cost. sent. n. 470 del 2002). 13. Il ricorso incidentale dei resistenti va dichiarato inammissibile prescindendo dal suo essere condizionato, perché proposto in assenza del presupposto della soccombenza, non avendo neppure il Tribunale (come erroneamente si assume) esaminato questioni nuove (quale, appunto, il costo reale del servizio). 14. L'esito della lite e le altre peculiarità della controversia inducono al ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003