Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12088
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Sentenza 18 agosto 2003

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Nel regime antecedente alla entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che sono esclusi dalla base imponibile contributiva, tra l'altro, i corrispettivi dei servizi di mensa e dei relativi importi sostitutivi, il valore del servizio mensa andava inserito nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Ove, tuttavia, oggetto di sanzione amministrativa sia l'evasione contributiva, contestata non con riferimento al costo effettivo del servizio mensa che l'impresa era obbligata ad assicurare ai dipendenti, ma alle somme corrisposte ai dipendenti in forza di contratto individuale, l'importo assoggettabile a contribuzione non può essere maggiore di quanto l'azienda abbia erogato, senza che, in assenza di specifica previsione contrattuale, possano operare in relazione ad esso criteri automatici di rivalutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12088
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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