Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo: ed invero gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 della citata legge n. 110 del 1975 - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1999, n. 7256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7256 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19/3/1999
1. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2 .Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 335
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 02682/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) MI IO n. il 13/2/1947 Avverso sentenza del 20/11/1998 CORTE D'APPELLO di PALERMO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. FAVALLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Salvatore Gallina Mondana
Osserva
1.- La corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 20.11.1998, confermava quella 22.10.1997 del tribunale di Palermo con la quale CL CI era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 10 e 14 1. 497/74, per avere detenuto illegalmente una pistola lanciarazzi marca "Express 7" cal. 22, e condannato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione e lire 50.000 di multa. Il difensore del CI ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza censurandone, in ordine alla qualificazione di arma comune da sparo dello strumento lanciarazzi, l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 3, 1. 110/75, modif. dall'art. 1 l.36/90, e l'omessa valutazione della sua concreta offensività ed efficienza, anche sotto il profilo soggettivo dell'imputazione. 2.- Il ricorso si palesa destituito di ogni fondamento. Circa il primo motivo di gravame questa Corte ha ancora recentemente affermato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, l. 18 aprile 1975 n. 110, sost. dall'art. 1 l. 21 febbraio 1990 n.36, deve essere interpretata nel senso che gli strumenti lanciarazzi vanno considerati armi comuni da sparo, poiché, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare razionalmente la loro equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste.
Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la commissione consultiva - centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 l. cit. - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato (Cass., Sez. I, 4.4.1997, Di Nardo, rv. 207382). Quanto alla seconda censura, inerente all'efficienza dell'arma e al profilo psicologico dell'imputazione, rileva il Collegio che il giudice di merito, con apprezzamento fattuale incensurabile in sede di legittimità, ha congruamente argomentato che la pistola lanciarazzi cal. 22 era risultata, in sede di verifica tecnica da parte del perito d'ufficio, dotata di potenzialità lesiva, sia pure esigua, essendo idonea a cagionare comunque contusioni di modesta entità e ustioni non gravi: circostanza questa comprovante altresì la consapevole volontà di detenere lo strumento lanciarazzi presso la propria abitazione con modalità affatto esulanti dalla finalità di salvaguardia della vita in mare.
L'impugnazione si palesa inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999