Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1999, n. 7256
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo: ed invero gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 della citata legge n. 110 del 1975 - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1999, n. 7256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7256
    Data del deposito : 19 marzo 1999

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