Articolo 28 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Articolo 27Articolo 29
Versione
3 aprile 2021
Art. 28.

Concorso di responsabilita'

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Entrata in vigore il 3 aprile 2021
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