Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI 0 7 305/03 c.c. 64273 MATERIA N . 1 3 1 D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA B N. 5 L. IBUTARIA LA CORTE P EM DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7107/99+ Dott. Giovanni Paolini 9819/99 Consigliere Dott. Giuseppe V.A. Magno Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Cron. 16231 Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Rep. Dott. Michele Ud. 27-11-02 D'Alonzo Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 64273 AD GI, rappresentato e difeso dall'Au Gianfranco Gaffuri e dall'Avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5; ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria 4322 1 Regionale della Lombardia-Milano n. 46/7/98 de 7-4-98.dep.
7-4 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Il Credito Italiano S.p.A., nel 1986, in occasione del trasferimento del funzionario AD GI da Venezia a Milano, in forza dell'art.51 CCNL, corrispondeva la somma di £.4.250.000, a titolo di indennizZO per il maggior canone di locazione, senza assoggettare la somma a tassazione. L'Ufficio II. DD. di Milano notificava avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione IRPEF tale somma, liquidava la maggiore imposta ed irrogava le conseguenti sanzioni. Il contribuente proponeva opposizione rilevando che : non esisteva una obbligazione propria del sostituito d'imposta per somme provenienti dal sostituto;
la somma percepita costituiva un contributo avente natura risarcitoria;
non erano dovute sanzioni per un comportamento addebitabile ad omissione del sostituto 2 d'imposta. La C.T. di primo grado di Milano, con sentenza n.46/39/94, accoglieva il ricorso, ritenendo che il contributo avesse natura risarcitoria, reintegratoria della diminuzione patrimoniale consequente al trasferimento disposto dal datore di lavoro. Proponeva gravame l'Ufficio e si costituiva anche il contribuente. La C.T. Regionale della Lombardia-Milano, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Ufficio, respingendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e ritenendo irrilevante la natura del contributo e, comunque, escludendo la natura risarcitoria;
accoglieva il motivo subordinato avanzato dal ricorrente, escludendo la irrogazione delle sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 1-4-99, con l'articolazione di due ragioni di doglianza. Il Ministero delle Finanze si è costituito con controricorso, notificato il 10-5-99, ed ha proposto anche ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c., in cui oltre а richiamare e rinviare a memoria di altra controversia, invoca il giudicato esterno conseguente alla sentenza n.558/2000 del 19-1-2000. Motivi della decisione 3 Preliminarmente, ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti d'ufficio, ai sensi degli artt. 62 co.2° D.Lgs. n.546/92 e 335 c.p.C., in quanto proposti contro la stessa sentenza. 2 Varie ragioni concorrono per 1'immediata declaratoria di inammissibilità delle prospettazioni formulate dal contribuente nella memoria, da ultimo richiamata. Innanzitutto, non risultano soddisfatte le finalità che la memoria ex art.378 c.p.c è destinata a soddisfare, le quali sono esclusivamente quelle di illustrare questioni già ritualmente introdotte. La questione del giudicato non poteva essere sollevata per la prima volta con detta memoria. La sentenza, invocata a tali fini, non veniva allegata al ricorso, ma risulta prodotta per la prima volta con la citata memoria. Viene dedotto un giudicato esterno, nell'ottica dell'art.1306 C.C., in una situazione in cui non sussiste solidarietà, come in seguito si dirà. Infine, perché il giudice di legittimità possa rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, necessario che esso risulti da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito, essendo alle parti inibita ex art.372 c.p.c. la produzione, - 4 nel giudizio di legittimità, di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata ed all'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. Sez. Trib., 19-10-2001, n.12794). 3 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 64 D. P.R. 29-9-73 n.600, nonché dell'art.67 stesso D.P.R., in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e l'omessa e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 co.1° n.5 c.p.c., riproponendo l'eccezione preliminare di inesistenza di una obbligazione tributaria propria del sostituito. La censura è destituita di fondamento nella sua duplice prospettazione. In via preliminare, deve essere delibata la questione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva del contribuente. Condividendosi pienamente il più recente e prevalente indirizzo di questa Corte, deve affermarsi che è legittimo l'accertamento a carico del lavoratore subordinato, diretto a contestare la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art.23 D.P.R. 29-9- 5 73 n.600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta (Cass., 18-2-2000, n.1842; 28-2-2000, n.2212; 3-3-2000, n.2389; 8-3-2000, n.2604; 8-3-2000, n.2611; 21-3-2000, n.3330; 17-6-2000, n.7703; 21-11-2000, n.15048; 30-10-2001, n.13481). Nella norma richiamata la sostituzione con ritenuta d'acconto (e dovere di rivalsa) è delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente. Conseguentemente, non implica mutamento nella posizione del debitore d'imposta, ma aggiunge all'obbligazione di quest'ultimo un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile. Pertanto, l'esaminata questione preliminare deve essere disattesa. per confutare l'eccepito difetto Si aggiunga che 1'impugnata decisione sviluppa, motivazionale ampiamente ed approfonditamente, il tema dell'eccepito difetto di legittimazione sotto il n.I dei "motivi della decisione", alle pagine 3 e 4. La motivazione è correttamente incentrata sull'esegesi della norma fondamentale dell'art.64 del D.P.R. n.600/73. 4 Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art.48 co.1° D.P.R. 29-9-73 n.597, nonché della nozione giuridica di 6 reddito fiscale desumibile dai sistemi normativi concernenti la sua tassazione, la violazione e falsa dell'art.12 disp. prel., in relazione applicazione all'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c., e la motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, assumendo in particolare che gli indennizzi, la cui corresponsione era prevista da un contratto collettivo rientravano nell'ambito di compensi di lavoro, risarcitori. censura deve ritenersi destituita di Anche questa fondamento nella sua duplice articolazione. Il fondamentale thema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermare - in piena condivisione ormai consolidato di questa Corte (Cass.l'indirizzo Civ., Sez. I, n. 5081/1999; Cass. Civ., Sez. I, n. 14006/1999; Cass. Sez. Trib., n. 1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3-2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 8-3-2001, n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2-8-2000, n. 10149; Cass. 7 Sez. Trib., 4-10-2000, n.13182; Cass. Sez. Trib., 30- 10-2001, n.13482; Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro normativo (art.48 co.1° e successivi D. P. R. 29-9-73, n.597; art.48 D. P. R. 22-12-86, n. 917; riformulazione del citato art.48, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 D.Lg. 2-9-97, n.314) discende che le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa sono componenti del reddito tassabile, ai fini IRPEF per l'intero ammontare, se ricadano in periodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente dalle seguenti argomentazioni eccezionalità e, comunque, specialità delle disposizioni delimitative del reddito tassabile;
diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta;
conseguente inestensibilità alle prime di norme 8 determinate. La tesi conclamata con il richiamato orientamento si articola attraverso passaggi logico-giuridici, che privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. n.2604/2000). Inoltre, insussistente risulta la dedotta insufficiente motivazione. L'impugnata decisione si diffonde ampiamente ed in maniera alquanto articolata sulla questione della natura del contributo, specificamente sotto i nn.1 e 2 del punto II. L'iter motivazione incentrato sulla corretta interpretazione dell'art.48 D. P. R. n.597/73, completata con richiami giurisprudenziali.
5 - Il controricorrente Ministero ha proposto ricorso incidentale, in cui ha dedotto la violazione dell'art.35 D. P. R. n.602/73, lamentando che questa norma prevede la solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito, anche per le sopratasse di cui all'art.32 co.1° D. P. R. n.602/73 per gli omessi versamenti di ritenute;
queste erano state irrogate al AD, ma erano state annullate erroneamente dalla C.T. vincolante;
suRegionale, nonostante la solidarietà questo punto la sentenza doveva essere riformata. A parte le ragioni di infondatezza innanzi evidenziate 9 con riferimento alla dedotta solidarietà, la questione prospettata con il ricorso incidentale è inammissibile, - non investe la ratio in quanto come formulata decidendi dell'impugnata decisione. 6 In definitiva, per i delineati motivi, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Le complessive ragioni della decisione fanno ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso il ricorso principale. Dichiara inammissibile incidentale. Compensa le spese. Così deciso, il 27-11-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Giovanni Paoli Dott. Francesco Ruggiero framewo M IL CANCELLIERE Amaldo nasang Ариев смои ERIA DEPOSIT 3 MAG. 2003 Oggi Пивов in 10