Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41451
CASS
Sentenza 29 settembre 2011

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Il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo, nel caso di proroga del permesso di costruire (art. 15, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è limitato alla mancata enunciazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, non modificabile con l'atto di proroga. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, nel caso previsto dall'art. 15, comma terzo, del citato decreto, il rilascio di un nuovo permesso di costruire per consentire il completamento delle opere necessita della rivalutazione del progetto nella sua globalità, la cui legittimità è sindacabile dal giudice penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41451
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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