Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'omesso versamento della cauzione non essendo stata allegata alcuna prova della impossibilità ad adempiere).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2014, n. 50870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50870 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 26/11/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2726
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 43253/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE PE N. IL 04/04/1948;
avverso la sentenza n. 1657/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 aprile 2014, la Corte di appello di Lecce, 1^ sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, appellata da NA SE, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di cui alla L. n. 585 del 1965, art.
3- bis, comma 4 per non aver ottemperato, entro il termine fissato con provvedimento del 28.7.2009, all'ordine di deposito della cauzione connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e condannato, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., alla pena di quattro mesi di arresto. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità per irrilevanza della denunciata tardività del provvedimento impositivo della cauzione e per mancanza di prova del dedotto impedimento connesso a stato di detenzione. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello, che ha dato atto della atipicità del provvedimento impositivo della cauzione (per il cui versamento non era stato originariamente fissato un termine, termine poi stabilito ma ulteriormente e ripetutamente prorogato), si limita a definire come "labiale" la rilevata scriminante connessa allo stato di detenzione del ricorrente e quindi alla impossibilità di adempiere anche con l'approntamento di idonee garanzie patrimoniali, risultando dagli atti che l'unico cespite immobiliare gli era stato confiscato, proprio all'esito del procedimento di prevenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che qualora, con l'applicazione della misura di prevenzione, non venga imposto il versamento della cauzione, a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, è consentito al tribunale di integrare l'originario provvedimento, disponendo tale statuizione obbligatoria, con la conseguenza che dal momento della notificazione di quest'ultima decorre il termine prescrizionale del reato di mancato versamento del deposito, di cui al quarto comma del suddetto articolo (Cass. Sez. 6, 14.1.2008 n. 8919), si osserva che nel caso in esame correttamente il Tribunale ha provveduto ad integrare il provvedimento dallo stesso emesso in data 8.11.2005 (con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale e patrimoniale ed era stato ordinato anche il versamento di cauzione di Euro 3.000,00) attraverso l'indicazione del termine entro il quale tale cauzione doveva essere versata, termine che (in accoglimento di istanza difensiva) veniva prorogato anche con rateizzazione del complessivo importo. Il vantaggio connesso a tale ritardo nella previsione del termine di adempimento non determina una liberazione dall'obbligo imposto. Sicché scaduto il termine, l'inadempimento determina il perfezionarsi del reato contravvenzionale oggetto di addebito. Quanto all'invocata scriminante, ribadito che, qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-bis (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Cass. Sez. 1, 18.12.2009- 9.1.2010 n. 2288: fattispecie relativa a reato di omesso versamento della cauzione), si osserva che nel caso in esame il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di allegazione, non avendo fornito alcuna indicazione specifica relativa alla sua impossibilità di adempiere. La Corte territoriale ha dato altresì precisa risposta ai rilievi difensivi attinenti all'impossibilità di adempiere in ragione dello stato di detenzione, avendo la sentenza impugnata spiegato che alla data del 9.7.2010 (quando erano abbondantemente scaduti i termini fissati per il versamento rateizzato) l'imputato era ancora libero. La critica mossa con il ricorso si rivela quindi generica, in quanto in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), violazione sanzionata con l'inammissibilità dal successivo art. 591. In conseguenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014