Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2014, n. 50870
CASS
Sentenza 26 novembre 2014

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Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'omesso versamento della cauzione non essendo stata allegata alcuna prova della impossibilità ad adempiere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2014, n. 50870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50870
    Data del deposito : 26 novembre 2014

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