Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
In tema di falso in bilancio, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, si è verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito del quale la vigente disciplina si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente. Infatti, la fattispecie astratta, originariamente delineata dal legislatore, risulta ricompresa in quella ora incriminata con l'aggiunta di elementi specializzanti (come la tipicizzazione del dolo specifico, l'idoneità delle false esposizioni e delle omesse comunicazioni ad indurre in errore i destinatari, la previsione di un evento di danno nell'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2622 cod.civ., peraltro punibile a querela di parte), sicché, mentre i fatti attualmente punibili già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo sono tuttora. Pertanto, è necessario accertare se la concreta contestazione contenga i nuovi elementi in modo da rendere possibile la difesa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, esclusa la punibilità della condotta con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2621 cod.civ., per quanto riguardava la contravvenzione non era enunciato nell'imputazione, e conseguentemente verificato, il duplice intento in cui deve concretarsi il dolo specifico ne' l'idoneità oggettiva dell'azione ad ingannare, sicché, non rientrando la condotta ascritta nella vigente previsione legislativa, si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2002, n. 21532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21532 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 08/05/2002
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 624
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 19848/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN VI nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 2-3-01 dalla Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza 28-4-99 il Tribunale di Latina dichiarava EN VI responsabile - quale consulente ed ideatore in concorso con altri, consulenti ed amministratori legali e di fatto della s.p.a Alboreto dichiarata fallita il 19-9-91 - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo F) nonché di falso in bilancio (capo G).
La suddetta decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con pronuncia 12-3-01 avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo: erronea valutazione delle risultanze dibattimentali;
violazione dell'art. 111 cost. e delle norme esecutive di tale disposizione.
In particolare è stato dedotto che illegittimamente erano state utilizzate le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coimputati BU e RI i quali si erano rifiutati di rispondere al dibattimento, sia in primo sia in secondo grado.
La Corte osserva.
Innanzitutto occorre puntualizzare che la disciplina del falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.civ è stata, nelle more, modificata dal decreto legislativo 11-4-02 n.
6. La nuova normativa ha innanzitutto tipicizzato la pregressa previsione relativa al dolo specifico, espressa nell'originario testo dell'art. 2621 c.civ. col termine "fraudolentemente", postulando al contempo l'intenzione di ingannare i terzi ed il fine di trarre per sè o altri un ingiusto profitto. Sul punto va segnalato che la giurisprudenza di legittimità aveva inteso l'espressione suddetta di cui alla precedente disposizione come equivalente al proposito di conseguire un vantaggio ingiusto, ma non di recare danno ad altri, in quanto l'agente può essere animato dall'intento di frode senza affatto volere il danno di alcuno ed anzi auspicando che esso non si verifichi (Cass. 27-5-88 n. 0 6408 RV. 178483; Cass. 12-2-92 n. 0 1485 RV. 189101; Cass. 27-3-92 n. 0 366 RV189705; Cass. 1- 6-99 n. 0 6881 RV. 213603). Sul piano oggettivo è poi attualmente richiesta l'idoneità delle false esposizioni e delle comunicazioni omesse ad indurre in errore i destinatari delle medesime ed la violazione configura una contravvenzione, salvo che il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, nel qual caso, ferma restando l'ipotesi delittuosa, la procedibilità è subordinata alla querela, a meno che si tratti di società con azioni quotate;
è stata infine esclusa la punibilità qualora la divergenza dal reale non sia sensibile e comunque con riguardo a determinate divergenze all'uopo fissate nella loro entità..
Si è dunque verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito del quale la vigente disciplina si pone in rapporto specialità rispetto a quella precedente: invero la fattispecie astratta originariamente delineata dal legislatore risulta ricompresa in quella ora incriminata con l'aggiunta di elementi specializzanti;
il tal modo mentre i fatti attualmente punibili già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo sono ancora.
Poiché dunque il novellato art. 2621 c.civ ha un ambito di applicabilità più ristretto ne consegue che, ai fini di un'affermazione di responsabilità per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto legislativo 6/02 L., è necessario che la violazione sia stata contestata al completo dei predetti dati in modo da renderne possibile la difesa (principio affermato in tema di successione di norme incriminatrici in Cass. S.U. 20-6-90 Monaco e ribadito in Cass. S.U. 25-10-00 Di mauro). Orbene nel caso in esame, esclusa in via pregiudiziale la procedibilità dell'azione con riguardo all'ipotesi delittuosa stante l'assenza di querela, per quanto concerne la contravvenzione va rilevato che non risulta enunciato nell'imputazione e conseguentemente verificato il duplice intento in cui deve concretarsi il dolo specifico ne' l'idoneità oggettiva dell'azione ad ingannare: la condotta ascritta ed accertata non rientra pertanto nella vigente previsione legislativa.
Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata per il reato di falso in bilancio di cui al capo G perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena.
Per il delitto di cui al capo A il motivo dedotto è infondato in quanto le dichiarazioni dei coimputati erano già state acquisite al fascicolo del dibattimento tramite le contestazioni al momento dell'entrata in vigore della invocata novella costituzionale: ai sensi della L. 35/00 esse potevano quindi essere valutate ed utilizzate se la loro attendibilità fosse risultata confermata da altri dati, assunti o formati con diverse modalità; sotto codesto profilo occorre d'altro canto puntualizzare che la Corte territoriale ha evidenziato l'esistenza di plurimi elementi di riscontro, i quali ovviamente non dovevano rivestire la stessa pregnanza delle dichiarazioni stesse;
ne' può valere la diversa valutazione del contesto probatorio che il ricorrente vorrebbe proporre.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso in bilancio di cui al capo G perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena pari a mesi 6 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002