Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 3
- Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 4 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
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20 luglio 1997
20 luglio 1997