Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di reato di abuso d'ufficio, l'attuale configurazione del delitto di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) come reato di danno richiede che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, ancorché non patrimoniale. Ne consegue che è configurabile il suddetto reato nel diniego opposto dal Rettore di un'Università di far visionare ad un candidato per la nomina di Direttore generale dell'Azienda Policlinico la documentazione della selezione, anche se la realizzazione dell'evento di danno, consistito nella mancata consultazione della documentazione necessaria per l'esperimento di eventuali iniziative a tutela dei propri interessi, risulti preordinata a procurare ad altri un vantaggio non patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1938
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 8518/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di PO;
avverso il provvedimento emesso il 5 dicembre 2002 dalla Corte di appello di PO nei confronti di ES VI. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento nella parte impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 13 novembre 2001 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di PO dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di ES VI in ordine, fra l'altro, a due;
reati di abuso di ufficio ed al reato di favoreggiamento. Più precisamente: al delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 323 c.p., perché, nello svolgimento delle funzioni di Rettore dell'Università degli Studi Federico II di PO (in violazione degli artt. 22 e 24, 2 comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, che sanciscono, a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con esclusione, fra l'altro, dei casi in cui vi sia l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, ma sempre garantendo, in tali casi, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici), richiesto, il 16 gennaio 2000, da AR US - candidato alla selezione per l'individuazione del Direttore Generale dell'Azienda Policlinico, come da bando adottato in data 30 giugno 1999 dallo stesso Rettore - di visionare la documentazione presentata dal Dott. Domenico IR, a partire dalla domanda di partecipazione, per finire con il contratto stipulato il 27 ottobre 1999, nonché di ottenere copia della documentazione relativa alla nomina del predetto IR (domanda di partecipazione, provvedimenti adottati dal Rettore per accertare il possesso, da parte del IR, dei requisiti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 602 del 1992, contratto stipulato dal IR) e adottando, in risposta alla predetta richiesta, la missiva del 25 gennaio 2000, con la quale rigettava la richiesta sostenendo che, "non trattandosi nel caso che ci occupa, di una procedura concorsuale, prevalgono le norme a tutela della riservatezza del predetto Dott. IR", intenzionalmente cagionava al AR un ingiusto danno consistente nella mancata consultazione della documentazione della selezione, necessaria per l'esperimento di eventuali iniziative a tutela dei propri interessi, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di assicurare al IR l'impunità dai reati indicati al capo 1a), 1b), 1c) (capo 1); al delitto di cui agli artt. 81, 323 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità sopra indicata (in violazione dell'art. 11, 1 comma, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, nel quale si prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e dell'art. 11, 3 comma, dello stesso d.P.R., nel quale si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera), pur dopo aver avuto conoscenza della falsità delle attestazioni a firma IR Domenico, omettendo l'adozione di qualsiasi verifica, da un lato, e di qualsiasi procedimento sanzionatorio, dall'altro lato, intenzionalmente procurava al IR un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel mantenimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Universitaria Policlinico e dei relativi emolumenti, incarico dal quale veniva sospeso solo per effetto dell'ordinanza interdittiva adottata dal Tribunale del riesame di PO (capo 3); nonché al delitto di cui agli artt. 61, n. 9, 378 c.p., perché, con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, attraverso la redazione di una denuncia contro ignoti per diffamazione aggravata e calunnia presentata in data 7 febbraio 2000 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di PO, in relazione ad esposti a firma apocrifa aventi ad oggetto presunti favoritismi nella nomina del IR a Direttore Generale dell'Azienda Universitaria Policlinico, dopo che il IR aveva commesso i reati di cui agli artt. 61, n. 2, c.p., 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, 61, n. 2, e 495 c.p. relativamente a condanne e a procedimenti penali a suo carico diversi da quelli indicati nell'esposto, eludeva in tal modo le investigazioni dell'autorità (capo B).
2. A seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale della Repubblica, la Corte di appello di PO, con sentenza 5 dicembre 2002, disponeva il rinvio a giudizio del ES in ordine ai reati di favoreggiamento e di abuso di ufficio di cui al capo 3, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Relativamente alla conferma della pronuncia di non luogo a procedere per il delitto di abuso di ufficio di cui al capo 1, la Corte territoriale osservava che la configurabilità del reato deve escludersi "in virtù della natura del vantaggio e del correlativo svantaggio derivante dall'atto abusivo, non evincendosene dal tenore letterale dell'imputazione il carattere patrimoniale".
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di PO deducendo violazione dell'art. 323 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione. Più in particolare rileva l'Ufficio ricorrente che:
a) l'imputazione di cui al capo 1 ha riferimento esclusivo all'ingiusto danno cagionato al AR, senza che venga evocato alcun vantaggio per il IR, la cui posizione viene menzionata solo per la contestazione della circostanza aggravante prevista nell'art. 61, n. 2, c.p., in relazione ai reati sub 2a, 2b e 2c;
b) secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p. esige che soltanto l'ingiusto vantaggio sia di natura patrimoniale, mentre l'ingiusto danno "non corrisponde soltanto a situazioni giuridiche di carattere patrimoniale, ma anche alla lesione di diritti soggettivi o di posizioni giuridiche tutelate, purché connotata dal carattere dell'ingiustizia, secondo il concetto di 'danno ingiusto' mutuato dall'art. 2043 c.c.";
c) la Corte, pur riconoscendo che l'abuso di ufficio può realizzare eventi alternativi (vantaggio patrimoniale-danno), che un danno ingiusto venne procurato al AR, intenzionalmente perseguito con l'illegittima condotta addebitata, ha illogicamente concluso nel senso dell'insussistenza del reato per l'assenza della patrimonialità del vantaggio e dello svantaggio.
3. Il ricorso è fondato.
Appare esatto il rilievo che l'addebito elevato a carico del ES rimane circoscritto all'evento di danno cagionato al AR in forza del diniego di visionare la documentazione presentata dal IR al fine di conseguire l'incarico di direttore generale del Policlinico, pure se la realizzazione dell'evento di danno risulta preordinata anche a realizzare un vantaggio non patrimoniale a quest'ultimo.
Ora è noto che per la consumazione del reato di abuso d'ufficio nella formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, nel caso in cui il risultato dell'azione delittuosa consista nel cagionare ad altri un danno ingiusto, non basta che tale danno sia conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, ma è indispensabile che esso sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente, e quindi da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dalla presenza dell'avverbio "intenzionalmente" utilizzato dal legislatore nella configurazione della fattispecie astratta del reato (Sez. 6^, 4 maggio 1998, Scaccianoce). In altri termini, mentre l'art. 323 c.p. previgente configurava l'abuso d'ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso d'ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie;
con la conseguenza che, essendosi arricchita la fattispecie di un elemento ulteriore, costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di un danno altrui, entrambi contra lus, la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione (Sez. 6^, 1 marzo 1999, Menditto). Ne consegue che il provvedimento impugnato contiene un errore di diritto laddove ha ritenuto che l'assenza di un danno patrimoniale esclude nel caso di specie la produzione dell'evento descritto dall'art. 323 c.p. Essa va pertanto annullata sul punto, con rinvio, per nuova decisione alla Corte di appello di PO che si conformerà al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui al capo 1) della rubrica e rinvia per nuova deliberazione sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di PO.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004