Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
Non ricorre lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. in presenza della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente. (Fattispecie relativa al delitto di evasione, in cui l'imputato si era allontanato dalla propria abitazione all'asserito fine di procurarsi il metadone, senza rivolgersi al 118 né farsi rilasciare dal giudice procedente - anche tramite i propri congiunti - l'autorizzazione a recarsi personalmente presso il Sert).
Commentari • 2
- 1. Art. 54 - Stato di necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 2. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 45068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45068 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1438
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 43724/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DI N. IL 07/12/1975;
avverso la sentenza n. 1910/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Strozzieri Antonio che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2010, con la quale il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione NA NO, in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Antonio Strozzieri, difensore di fiducia di NI NO, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 54 cod. pen. per avere la Corte d'appello travisato le prove ed, in particolare, per avere accordato maggior credito alle dichiarazioni del Dott. FI piuttosto che a quelle del padre dell'imputato, allorché ha riferito che il SE, pur contattato, non si era attivato per fare fronte alla crisi di astinenza del figlio;
per avere, inoltre, la Corte omesso di riconoscere la causa di giustificazione dello stato di necessità, in una situazione nella quale l'imputato, visto l'acuirsi del proprio stato di astinenza, si era visto costretto ad allontanarsi dal domicilio per procurarsi lo stupefacente, situazione da lui non volontariamente causata.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 54 c.p., per avere la Corte d'Appello escluso l'applicazione della causa scriminante in parola pur sussistendone tutte le condizioni, quantomeno sotto un profilo putativo, laddove la crisi di astinenza non era stata cagionata dall'imputato, il quale si era attivato in ogni modo per procurarsi il metadone e dunque per scongiurare il sopraggiungere di tale condizione.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre l'Avv. Antonio Strozzieri ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
2. Tutti i motivi di ricorso (con i quali si è dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge) ruotano intorno alla applicabilità nella specie della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.. 2.1. Nell'argomentare il denegato riconoscimento della causa scriminante in parola, la Corte distrettuale ha, in particolare, rilevato che, come riferito dal dottor Di FI NC del SE di Neretto, in caso di urgenza è possibile richiedere l'intervento del 118 o comunque attivare la prescrizione del farmaco attraverso il medico curante e, quindi, chiedere al giudice competente l'autorizzazione per recarsi in visita presso il SE per le cure e le terapie del caso. Il giudice d'appello ha quindi sottolineato che Di FI ha riferito di avere fornito a NA SC, padre dell'imputato, nei giorni precedenti al fatto, tutte le indicazioni in merito alle modalità di approvvigionamento del metadone;
ha aggiunto che lo stesso NA SC ha confermato di essere stato invitato dal dottor Di FI a farsi rilasciare la certificazione dello stato di astinenza dal medico di base, certificazione effettivamente ottenuta, e di non avere, tuttavia, mai formalizzato la richiesta al giudice per ottenere, per il proprio figlio, l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi presso il SE (documentazione in ogni caso non presente in atti). Alla stregua di tali evidenze, il giudice del provvedimento impugnato ha dunque escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 54 c.p., trattandosi di situazione di pericolo non solo altrimenti evitabile, ma anche volontariamente causata per non avere l'imputato attivato nessuna delle due opzioni alternative a sua disposizione per procurarsi il metadone, cioè rivolgersi al 118 oppure farsi rilasciare un'autorizzazione dal giudice competente per recarsi presso il SE.
2.2. Ritiene il Collegio che, nel pervenire alla sopra delineata conclusione, il giudice a quo abbia seguito un iter argomentativo adeguato, aderente alle risultanze istruttorie nonché conforme a logica e diritto, dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Ed invero, per un verso, dalla ben argomentata ricostruzione dei fatti (peraltro neanche posta in discussione dal ricorrente) si evince che NA non portava a compimento, nonostante l'interessamento del padre, la procedura volta ad ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi presso il SE ed ottenere così la somministrazione del metadone (essendosi il genitore limitato a farsi rilasciare la certificazione dello stato d'astinenza dal medico di base Dott.ssa Marini). Soprattutto, NA, in costanza della fase acuta della crisi di astinenza, non chiamava il servizio 118 che, seppur non avrebbe potuto direttamente somministrare il metadone, avrebbe nondimeno potuto condurlo presso il Pronto Soccorso di un nosocomio e consentirgli di ottenere tutte le cure del caso. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente una situazione di "inevitabilità" del pericolo imminente di vita, potendo NA comunque ricorrere - pure in una situazione allarmante e fonte di intensa sofferenza come la fase acuta di una crisi di astinenza -, alle cure dei sanitari del servizio 118 o del Pronto Soccorso di un nosocomio, ivi trasportato dagli stessi operatori del servizio 118.
Le sopra delineate considerazioni escludono, d'altra parte, la sussistenza dei presupposti della "non rimproverabilità" della situazione di pericolo esistente, potendo NA - come appena detto - scongiurare l'acuirsi dello stato di astinenza, attivando una delle due procedure delineate dal Dott. Di FI. Le conclusioni dei giudici distrettuali si pongono dunque perfettamente in linea con il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, secondo cui non ricorre lo stato di necessità rilevante ex art. 54 c.p. in presenza della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente (Cass. Sez. 4, n. 31445 del 25/06/2008, Coppola, Rv. 241899).
2.3. Infine, le circostanze evidenziate con riguardo alle sopra delineate "evitabilità" e "rimproverabilità" dello stato di pericolo e, soprattutto, il fatto che NA avesse nei giorni precedenti al fatto cercato di ottenere tramite il SE la somministrazione del metadone, anche mediante l'interessamento del padre, confermano la correttezza della ritenuta non configurabilità della scriminante stessa neanche sotto il profilo putativo. D'altronde, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto e altri, Rv. 252636). Dati di fatto concreti in tal senso che non solo non sono stati dedotti dal ricorrente, ma che si appalesano difficilmente conciliabili in una situazione, quale quella di specie, nella quale egli si tratteneva almeno tre ore fuori dal domicilio, dunque oltre il tempo strettamente necessario per procurarsi la sostanza necessaria a fare fronte al dedotto imminente stato di pericolo.
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014