Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2002, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E .3 E ) N N E , IO 1 G 9 Z A 9 A H 1 R T 1 IS D 1 G E E 2 IC R . L A BBLICA ITALIANA D 9 D IU 3 E E T G N 6 E E 4 S NOME DEL PODLO . E N T T. T (IS R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. EN BALDASSARRE-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 12369/01 - Presidente di sezione Cron. 20480бо Dott. Rafaele CORONA Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere1 Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Ud. 14/03/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, PIAZZA dell'avvocato CHIARA RICCHI (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE STESSA), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
ricorrente 602 -1-
contro
RR NZ;
intimato avverso la sentenza n. 1190/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 19/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo (giurisdizione dell'A.G.O.) rinvio per il resto a sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato l' 11 gennaio 1999 EN IE conveniva davanti al Giudice di pace di Bari della la Regione Puglia, chiedendo la condanna per calamità stessa al pagamento della indennità atmosferiche per l'anno 1987, cui sosteneva avere diritto a seguito della conclusione dell'istruttoria svolta dal Comune di Bitonto e dalla Provincia di Bari. La Regione Puglia resisteva alla domanda, che veniva accolta con sentenza in data 19 aprile 2000 dal Giudice di pace di Bari, che riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione i primi due motivi del ricorso, che, per la Con stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la Regione Puglia deduce che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità M della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse 3 non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria;
ad ogni modo tale posizione soggettiva, se esistente, in base ai principi elaborati in materia da questa S.C., in mancanza della emanazione da parte di essa Regione Puglia di un provvedimento attributivo della provvidenza per cui è causa, non poteva riconoscersi la consistenza di diritto soggettivo giudiziaria davanti all'autorità tutelabile ordinaria. I motivi sono infondati. Va preliminarmente rilevato che l'eventuale erroneità delle conclusioni cui è giunto il giudice di pace in ordine alla sussistenza ab origine di un diritto soggettivo dei soggetti interessati alla corresponsione delle provvidenze previste dalla legislazione in materia di calamità atmosferiche è irrilevante, in quanto lo stesso giudice ha riconosciuto che comunque nella specie era stato emanato il provvedimento idoneo а far sorgere il diritto soggettivo alla erogazione della indennità per cui è causa. Ciò chiarito, va rilevato che è infondata la tesi M della Regione Puglia secondo la quale tale provvedimento era di sua esclusiva competenza. 4 Questa S.C. ha, infatti, già avuto occasione di chiarire, con sentenza in data 24 gennaio 2002 n. 801 che in tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 38), il regionale 10 dicembre 1982, n. per l'attribuzioneprocedimento amministrativo dell'indennita' in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei provvedimenti di liquidazione dei formali da attingere dai fondi che la contributi, Regione e tenuta a fornire alle Province ' stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di ratifica ○ meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta che l'ente locale delegato "ex lege" abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del M contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. I primi due motivi del ricorso vanno, pertanto, rigettati, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con trasmissione degli atti al Primo Presidente per la designazione di una sezione semplice ai fini della decisione del terzo motivo del ricorso, con il quale si prospetta una questione di integrità del contraddittorio. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli O 4 L 7 L atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 Roma, 14 marzo 2002. P N 9 I 1 O - I Silent Joh D 1 Z 1 A E - 1 R C T 2 I S . I D L G U E I 9 R 3 Кіпце Влластные, ри G Vinap E A E D 6 - N E 4 . T . T T N S T E I S R ( E A They Cancellers. 20 MAG 2002- fly 9