Sentenza 13 gennaio 2003
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- 1. Politica agricola comune, encefalopatia spongiforme bovinaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTED ART IN NOME DI POR O ITA0 0 3 1 2 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA (KA SOVICE DIPACE) TEE BOLLO 899.374 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE SER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 11601/00 Consigliere Cron. 648 Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 10/07/02 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che 10 difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OP IN, RL ET;
intimati avverso la sentenza n. 41/99 del Giudice di pace di 2002 SPEZZANO DELLA SILA, depositata il 22/07/99; 1132 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MANZI LUIGI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 1° marzo 1999 LE PE e SE LO convenivano davanti al Giudice di pace di Spezzano della Sila l'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel loro fondo di pali di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto. Il Giudice di pace, con ordinanza in data 29 aprile 1999 rigettava tale domanda siccome inammissibile, in quanto non presentava alcun particolare vincolo di connessione nè identità di titolo con la domanda principale, e poi, con sentenza in data 22 luglio 1999, accoglieva la domanda principale. due L'ENEL s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con motivi illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo l'ENEL s.p.a. si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, deducendo che, invece, il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere l'intera controversia al giudice superiore. La doglianza è fondata. A parte la irritualità della dichiarazione di inammissibilità di una domanda riconvenzionale con ordinanza, alla quale va comunque riconosciuto il valore di sentenza, il Giudice di pace di Cosenza, infatti, ha trascurato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal da quello che giàtitolo dedotto in giudizio dall'attore appartiene alla causa come mezzo di eccezione", deve essere intesa non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o dal rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della del rapporto giuridico sul quale si fonda lasituazione con quello posto a base di una eccezione, sì da riconvenzionale, connessione oggettiva qualificata della domanda delinearsi una riconvenzionale con l'azione o con l'eccezione proposta (sent. 10 settembre 1999 n. 9656). Ne consegue che nella specie, essendo pacifico che la domanda riconvenzionale non rientrava nella competenza del Giudice di al disposto dell'ultima partepace, quest'ultimo, in base dell'art. 36 cod. proc. civ. ("altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti"), avrebbe dovuto comunque rimettere l'intera controversia al Tribunale ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., oppure la sola domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 35 cod. proc. civ. La fondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori censure contenute nel secondo motivo e con le quali 1'ENEL s.p.a. deduce che comunque il Giudice di pace era incompetente per materia, coinvolgendo la domanda l'accertamento di diritti reali, e che la domanda era infondata. In relazione al motivo accolto i provvedimenti impugnati vanno cassati, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 10 luglio 2002. Pale. Juk V.el y n bres. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 13 GEN 2003 Maria Di Nuzzo Oggi, блого Janie Di IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo тэт тол го NE GIUDICE DI PACE) E BOLLO 791. N.374