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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19879 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIUSEPPE GU nel corpo della propria memoria, con la quale nell'interesse dell'imputato ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19879 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI NI Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto da AL IN, ha confermato la pronuncia del 26 giugno 2020 con la quale Tribunale di Torino aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato (in concorso con ON ST) per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice (per aggravamento del dissesto) e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti (ivi compresa la recidiva reiterata e infraquinquennale), lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di AL IN ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, mai eseguita presso il domicilio da lui dichiarato (in Cureggio, via Gramsci n. 62) bensì erroneamente presso l'avvocato Alessandra Bigliani che era domiciliataria del coimputato CO SC (assolto all'esito del primo grado e, dunque, non appellante), il che avrebbe determinato una nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurato il rigetto del gravame nella parte in cui aveva denunciato l'incompatibilità del Presidente del Collegio di primo grado (già dedotta alla prima udienza innanzi al Tribunale). 2.3. Con il terzo motivo - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata per aver attribuito all'imputato la qualità di amministratore di fatto della fallita. 2.4. Con il quarto motivo - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità degli imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2.5. Con il quinto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale. 2.6. Con il sesto motivo sono state dedotte la violazione della legge penale il vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta semplice contestato al capo c) della rubrica. 2.7. Con il settimo motivo sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena 2 per il reato più grave e degli aumenti per continuazione, al giudizio di bilanciamento e all'erronea applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. Risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato;
cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato irritualmente notificato al IN a mezzo PEC presso l'avvocato Alessandra Bigliani, quale donniciliataria dello stesso imputato, che tuttavia non risulta aver eletto domicilio presso la detta professionista (difensore del coimputato CO SC) ed era assistito invece dall'avvocato Giuseppe Laguzzi. Ciò posto: - le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 — 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01); - dunque, tenuto conto che il rapporto tra il difensore che ha ricevuto la notifica e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza della citazione da parte di quest'ultimo, deve ravvisarsi la denunciata nullità. Ne deriva che la sentenza impugnata: - deve essere annullata senza rinvio, con riguardo al reato di bancarotta semplice di cui al capo c), perché esso è estinto per prescrizione, in quanto il tempo della sua commissione indicato in contestazione è il giorno 4 ottobre 2012 ed è, dunque, decorso il termine di dieci anni ex artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. (avuto riguardo alla recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.) nonostante la sospensione di giorni sessanta (dal 6 ottobre 2017) per impedimento del difensore e pur a voler considerare (quantunque non siano presenti in atti i verbali di udienza relativi al giudizio di primo grado del periodo compreso tra il gennaio e il maggio 2020) la sospensione di giorni sessantaquattro prevista dalla disciplina emergenziale (cfr. art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 3 - deve essere annullata senza rinvio per gli ulteriori reati, in ordine ai quali devono trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo c) è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza per gli ulteriori reati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere NI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIUSEPPE GU nel corpo della propria memoria, con la quale nell'interesse dell'imputato ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19879 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI NI Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto da AL IN, ha confermato la pronuncia del 26 giugno 2020 con la quale Tribunale di Torino aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato (in concorso con ON ST) per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice (per aggravamento del dissesto) e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti (ivi compresa la recidiva reiterata e infraquinquennale), lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di AL IN ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, mai eseguita presso il domicilio da lui dichiarato (in Cureggio, via Gramsci n. 62) bensì erroneamente presso l'avvocato Alessandra Bigliani che era domiciliataria del coimputato CO SC (assolto all'esito del primo grado e, dunque, non appellante), il che avrebbe determinato una nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurato il rigetto del gravame nella parte in cui aveva denunciato l'incompatibilità del Presidente del Collegio di primo grado (già dedotta alla prima udienza innanzi al Tribunale). 2.3. Con il terzo motivo - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata per aver attribuito all'imputato la qualità di amministratore di fatto della fallita. 2.4. Con il quarto motivo - sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità degli imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2.5. Con il quinto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale. 2.6. Con il sesto motivo sono state dedotte la violazione della legge penale il vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta semplice contestato al capo c) della rubrica. 2.7. Con il settimo motivo sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena 2 per il reato più grave e degli aumenti per continuazione, al giudizio di bilanciamento e all'erronea applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. Risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato;
cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato irritualmente notificato al IN a mezzo PEC presso l'avvocato Alessandra Bigliani, quale donniciliataria dello stesso imputato, che tuttavia non risulta aver eletto domicilio presso la detta professionista (difensore del coimputato CO SC) ed era assistito invece dall'avvocato Giuseppe Laguzzi. Ciò posto: - le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 — 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01); - dunque, tenuto conto che il rapporto tra il difensore che ha ricevuto la notifica e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza della citazione da parte di quest'ultimo, deve ravvisarsi la denunciata nullità. Ne deriva che la sentenza impugnata: - deve essere annullata senza rinvio, con riguardo al reato di bancarotta semplice di cui al capo c), perché esso è estinto per prescrizione, in quanto il tempo della sua commissione indicato in contestazione è il giorno 4 ottobre 2012 ed è, dunque, decorso il termine di dieci anni ex artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. (avuto riguardo alla recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.) nonostante la sospensione di giorni sessanta (dal 6 ottobre 2017) per impedimento del difensore e pur a voler considerare (quantunque non siano presenti in atti i verbali di udienza relativi al giudizio di primo grado del periodo compreso tra il gennaio e il maggio 2020) la sospensione di giorni sessantaquattro prevista dalla disciplina emergenziale (cfr. art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 3 - deve essere annullata senza rinvio per gli ulteriori reati, in ordine ai quali devono trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo c) è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza per gli ulteriori reati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/02/2023.