Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA I L L O B 9 E 07 4 3 1 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e 8 l E 6 a N n . e O I N p Z CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , A a 1 R m 8 T e S t 9 I 1 s G i - E s 1 SAN D AMM NISTRATIVA SEZIONE PRIMA CIVILE R l 1 a A T COMUNITARIO A 4 e D 2 IL TA RCEZIONE h E . c i T RESPONSABILITA' f L i posta dagli Ill.mi Sigg.r N d E 3 o S 2 E m . T R.G.N. 2906/00 R SAGGIODott. Antonio Presidente A 3597/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron.20661 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 08/01/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CONAGROS SOC. COOP. a r.l.; intimata e sul 2° ricorso n° 03597/00 proposto da: ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CONAGROS SOC. COOPERATIVA a 2002 r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 15 elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEULADA 52, presso l'avvocato ANTONIO VALENSISE, che la rappresen ta e difende unitamente all'avvocato PIETRO SORACE, giu sta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
- intimato -
avversO la sentenza n. 79/99 del Pretore di PALMI, depositata il 16/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Associazione AG impugnava l'ordinanza n. 19/97 emesso dal Ministro per le Politiche Agricole nei 2 suoi confronti per la somma di Lire 210.718.029, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 898 del 1986, а fronte del concorso nell'illecito di indebita percezione di aiuti comunitari da parte della NE srl. Precisava di essere associazione di produttori avente, per la norma legale e per statuto, compiti di mera fatturazione per conto degli associati, e di esse- re comunque estranea ad ogni procedimento di produzione e di commercializzazione del prodotto. Affermava di es- sere tenuta al solo controllo del rispetto del prezzo minimo, utile alla domanda di aiuti, sulla base della documentazione fornita dal produttore associato e dun- que di non avere mai avuto in alcun modo contezza delle quantità di materia prima adoperata e di prodotto con- ferito all'Alma. Resisteva la amministrazione. Il pretore accoglieva l'opposizione annullando il provvedimento impugnato. Il primo giudice, con sentenza n. 78/99 riteneva che AG, stante la sua natura di associazione di produttori e non dunque di produttore, non doveva ef- fettuare alcun controllo che quello del rispetto del prezzo minimo considerato ai fini dell'aiuto comunita- rio. Riteneva peraltro che nella specie non fosse rav- visabile il minimo di elemento psicologico richiesto dalla legge per la applicazione della sanzione al CO- 3 operatore, attesa anche la natura di illecito penale dei fatti commessi dal produttore NE. Ricorre per cassazione con una articolata doglianza la Amministrazione dello Stato. Resiste con controri- corso e spiega ricorso incidentale sul punto delle spe- se del primo grado la AG. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2) Deve essere rigettata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso avanzata dalla resistente, che fa rilevare la mancata esposizione dei cenni del fatto nell'atto introduttivo stesso. Infatti, il ricorso dell'Amministrazione include la sentenza impugnata come propria. In tal modo il ricorrente, esercitando una au- tonoma facoltà, rinuncia ad evidenziare i fatti di cau- sa diversamente dalla esposizione che ha preferito il giudice del merito, ma consentendo comunque alla Corte di conoscerli nel rispetto del principio della autono- mia del ricorso per cassazione. 3) La ricorrente Amministrazione lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 898 del 1986, nonché 1, 2, 3, 5, 6, della leg- ge n. 689 del 981, nonché 4, 7, 8, 16, 29, del D.M. Mi- nistero Agricoltura 4 settembre 1985, nonché 21 del dpr 633 del 72, ed infine 2697, 2727, 2729, 2909 c.c. e 4 quindi dei principi generali in materia di sanzioni am- ministrative e di fatturazione. Lamenta anche la moti- vazione insufficiente, omessa e contraddittoria su pun- ti decisivi della controversia. La ricorrente premette che dai verbali della Guardia di Finanza risulta che la srl NE effettuò acquisti di materia prima e vendite di prodotto inferiori a quelle risultanti dalle fatture emesse poi da AG. Rileva a più riprese il carattere truffaldino di tale sovra- fatturazione e connette alla attività di Congros un ri- и lievo decisivo per il perseguimento del fine illecito. Quindi rileva che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 è sufficiente la coscienza e volontà della azione per aversi la responsabilità in questione. Rileva ancora che il Pretore ha apoditticamente negato in capo a AG la qualità di produttore giacchè tra l'altro ha trascurato di notare che la emissione di una fattura IVA colloca il soggetto emittente nell'ultima fase della commercializzazione. Da ciò deriverebbe, ol- tre che dalle leggi citate in epigrafe, l'obbligo di AG di controllare l'effettività delle materie prime e dei prodotti commercializzati e di non emettere le fatture sulla base di soli riscontri cartacei inca- paci di fare emergere le attività illecite. 3a) Osserva la Corte che la doglianza, con qualche 5 sovrapposizione, comprende rilevi relativi all'accertamento dei fatti, inammissibili in questa se- de se adeguatamente motivati, e rilievi di violazione di legge. Va pertanto precisato che il problema sottoposto al giudice di merito prescinde dalla responsabilità, penale o civile di NE, già accertata, e riguarda il solo interrogativo se la ordinanza in questione è stata emessa in presenza della prova richiesta dalla legge per ritenersi la responsabilità di AG a ti- tolo di concorso nell'altrui illecito, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 689 del 1981. A tale fine il collegio osserva che la giurispru- denza della cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per disco- starsi, secondo il quale la previsione del concorso di persone nell'altrui illecito amministrativo recepisce i principi fissati dal codice penale rendendo applicabile la pena pecuniaria a coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'illecito offrendo un contributo cau- sale consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, (cfr. cass. N. 1276 del 2001, 664 del 2000 e mul- tis). Ed una tale consapevolezza non può dedursi sem- plicemente dalla considerazione della oggettiva effica- cia causale della azione del preteso concorrente, in 6 mancanza di prova della violazione delle regole che ad esso incombono. Nel caso di specie pertanto assume valore trancian- te l'accertamento che il pretore ha compiuto della po- sizione della AG rispetto al procedimento di ri- chiesta di aiuto comunitario. L'art. 29 del d.m. del Ministero Agricoltura e FO- reste del 4 settembre 1985 precisa che la domanda di aiuto deve dall'istante, ovvero dal produttore, essere rilasciato dalla corredata tra l'altro dall'attestato associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo al produttore medesimo, nei termi- ni e con le modalità previste dal decreto stesso. Il produttore peraltro deve allegare le fatture delle ma- terie prime debitamente quietanzate dal contraente dal- le quali risulti che lo stesso non ha pagato un prezzo inferiore a quello minimo costituente soglia di accesso agli aiuti. Detta norma deve essere letta nel quadro delineato dal precedente art. 4 dello stesso D.M., che tratta dei controlli e degli organismi chiamati ad esercitarli sui procedimenti di concessione di aiuto comunitario in questione. Esso indica anche, quali organismi chiamati ad esercitare i controlli previsti dai regolamenti CE vigenti, "le regioni o gli enti pubblici da esse desi- 7 gnati". Tali soggetti dunque sono, come sembra rilevare il pretore, i primi destinatari del potere di controllo di cui si tratta relativamente alla serie di attività elencate nel prosieguo dell'art. 4 stesso, ma siffatto potere deve essere inteso come effettivo, e non deve risultare pertanto vanificato dalla attribuzione alle associazioni dei produttori di un sostanziale diritto ad emettere a proprio nome fatture risalenti ad una in- controllabile attività altrui. La norma infatti, di non perspicua formulazione, laddove in tale elencazione menziona i controlli dei prezzi minimi di cui è causa, rileva che esso spetta ai predetti soggetti (regioni ed enti da esse designati) solo laddove non esistono associazioni riconosciute dei produttori. Tali associazioni cui spetta nel predetto contesto di esercitare detti controlli, come chiarisce il rinvio contenuto al punto C della norma, sono a loro volta indicate nell'elenco allegato al decreto, e tra esse risulta esservi per l'appunto la odierna resisten- te AG, registrata al numero di codice 49. Orbene la sentenza impugnata di fronte alla singo- larità di una fatturazione effettuata a proprio nome dalla AG, soggetto che essa ritiene estraneo alla commercializzazione del prodotto fatturato, si è chie- sto quali fossero le sedi del controllo sulla veridici- 8 tà dei dati sottostanti alla fatturazione, e quindi delle fatture medesime, ed ha ritenuto che tale pot ere di controllo sussista in capo ad altri enti. Con ciò, si deve dedurre, il giudice di merito ha inteso rife- rirsi alle regioni o agli enti da queste designate ai sensi del cennato art. 4 del D.M. in esame, ma dimenti- cando che la fungibilità che si è individuata tra i predetti soggetti e le associazioni di produttori, ove sussistenti, esclude che i secondi possano esercitare sulle dichiarazioni e degli associati verifiche solo cartacee. L'associazione, cui può essere conferito nel quadro di una razionalizzazione dei servizi alle imprese, il compito di svolgere attività ad esse necessarie, rien- tranti nel loro naturale ciclo economico, è tenuta nel- la emissione della fattura agli stessi obblighi di ve- rità cui è tenuto il produttore e cui sarebbe tenuta la regione (o un ente da essa designato) che il controllo sui prezzi minimi esercitassero direttamente. AG, ricevendo il pagamento da parte di NE ed emettendo fattura senza alcun controllo di fatto, ha asseverato una certa quantità di prodotto come effettivamente con- ferito, ponendo in essere con ciò la condotta materiale corrispondente al concorso nell'illecito altrui. Sbaglia dunque la sentenza impugnata che ritiene 9 inesistente qualunque responsabilità della AG an- zitutto in base alla ritenuta assenza di qualunque ob- bligo di controllo nei confronti dei suoi associati. Tale obbligo è espresso dal combinato disposto che si è esposto, e giustifica pienamente che siffatto soggetto possa poi emettere una fattura in base a dati da esso stesso riconosciuti, e non debba invece, come ritiene il pretore, emettere siffatto documento in situazione di oggettività ed obbligatoria inconsapevolezza del suo eventuale carattere non veritiero. 4) Il motivo esaminato è fondato, e tale fon- damento assorbe la trattazione delle residue doglianze della amministrazione ricorrente, include quelle che riguardano la ritenuta assenza dell'elemento psicologi- CO che la legge richiede per il concorso in illecito altrui. Esso infatti è stato dal pretore escluso anche in conseguenza della errata ricostruzione della fatti- specie giuridica. 5) Il fondamento del ricorso principale rende assorbita la trattazione del ricorso incidentale che è basato sul presupposto della inesistenza del predetto obbligo di controllo sulla documentazione fornita dagli associati da parte di AG al fine della emissione della fattura. La sentenza impugnata deve essere cassata e la cau- 10 sa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che esaminerà la opposizione alla ingiunzione tenendo conto anzitutto di tale obbligo ed alla luce del medesimo va- luterà la affermazione di inesistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla legge per la sanzionabilità di siffatto comportamento. La difficoltà della questio- ne giustifica la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribu- nale di Palmi. Compensa le spese di questa fase. In Roma 1'8 gennaio 2002. Il Consigliere relatore Il Presidente Giuseppe Maria Berruti Antonio Saggio As a me DEPOSITATA IN CALLS RIA IL C ane Nuane 1 L Maria Oggi 11. CAN 11