Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 2
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo concernente prestazioni giudiziali di avvocato, soggetta alla procedura dettata dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, deve essere definita con ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione e non con l'appello, ancorché il provvedimento sia eventualmente reso in forma di sentenza, avendo quest'ultima natura sostanziale di ordinanza.
La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL SO, elettivamente domiciliato in Roma Via S.TOMMASO D'AQUINO 108, presso lo studio dell'avvocato A. GUGLIELMI, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
ER IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/95 del Tribunale di PESCARA, depositata il 31/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Alfonso IL, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato il 29/6/1994 IE AR proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso ne suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Pescara in data 2/6/1994 a richiesta dell'avvocato Alfonso LE il quale aveva reclamato il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore di esso IE. Deduceva l'opponente che le somme ingiunte erano, quanto agli onorari, del tutto sproporzionate all'opera in concreto prestata dal difensore e che i diritti erano stati richiesti facendo riferimento ad uno scaglione eccedente il reale valore della controversia. Il IE, quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la liquidazione di onorari e diritti in proporzione al valore della causa ed all'attività realmente prestata dall'avvocato LE. Quest'ultimo si costituiva riconoscendo che una modesta parte della somma richiesta non gli era dovuta per cui chiedeva la condanna del IE al pagamento della differenza.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 31/1/1995, revocava il decreto ingiuntivo opposto e liquidava il credito del professionista in complessive lire 13.800.000 per onorari, lire 4.501.355 per diritti e lire 1.112.578 per spese, oltre IVA , CAP e rimborso forfettario, con detrazione degli acconti ricevuti dal professionista. Osservava il Tribunale che l'avvocato LE aveva difeso il IE in un processo di cognizione, celebratosi in primo grado presso il Tribunale di Pescara e in secondo grado presso la corte di appello di L'Aquila, nonché nella seguente fase esecutiva;
che nei due gradi del giudizio di cognizione l'avvocato LE era risultato vittorioso il Tribunale e la corte di appello avevano condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali ed avevano liquidato tali spese processuali ed avevano liquidato tali spese con statuizioni che non erano state impugnate e che, quindi, erano vincolanti;
che il professionista avrebbe potuto chiedere di più di quanto liquidato dai giudici del processo di cognizione dimostrando o l'esistenza di spese non ripetibili nei confronti della controparte ma solo nei confronti del cliente, ovvero che la causa rivestiva per il proprio cliente un valore diverso da quello determinato a norma del codice di rito;
che nulla di tutto ciò era stato dedotto dal LE per cui le competenze allo stesso spettanti per l'opera prestata nei due gradi del detto giudizio di cognizione andavano determinate in misura pari a quella liquidata nelle relative decisioni, maggiorata dell'onere forfettario relativo alle spese generali ripetibili nei confronti del cliente e non della controparte;
che quanto alla fase dell'esecuzione, le competenze spettanti al professionista andavano liquidate, tenuto conto del valore e della natura e della natura della controversia nonché dell'attività in concreto svolta, in lire 671.645 per spese, lire 931.355 per diritti e lire 1.000.000 per onorari;
che dalle somme indicate andava detratto l'ammontare dei due acconti versati dal IE e documenti dalle esibite fatture.
La cassazione della detta sentenza del Tribunale di Pescara è stata chiesta dall'avvocato LE Alfonso con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da successiva memoria. L'intimato IE AR non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Diritto
Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso ex articolo 111 della Costituzione - proposto nel termine annuale di cui all'articolo 327 c.p.c. - è ammissibile pur se relativo ad un provvedimento reso in primo grado in forma di sentenza. È infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la causa di opposizione a decreto ingiuntivo concernente prestazioni giudiziali di avvocato, soggetta alla procedura dettata dagli articoli 28 e seguenti della legge 13/6/1942 n. 794, deve essere definita c9on ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Costituzione e non con l'appello ancorché il provvedimento sia reso - come appunto nella specie - in forma di sentenza, avendo questa natura sostanziale di ordinanza ( Cass. 15/3/1994 n. 2456;
15/3/1994 n. 2448; 21/5/1991 n. 5724 ).
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato nonché il conseguente vizio di ultrapetizione. Deduce in proposito il ricorrente che il Tribunale anziché determinare, come da richiesta dell'opponente, l'equa misura degli onorari a carico del cliente, ha ritenuto vincolante la liquidazione degli stessi effettuata nei giudizi di cognizione dal primo giudice e dalla corte di appello nelle rispettive sentenze e poste a carico del soccombente, affermando in proposito che la detta liquidazione non era stata gravata da impugnazione e che non era intercorsa tra l'opposto e l'opponente una pattuizione di onorari maggiori rispetto a quelli liquidabili dalla tariffa. È evidente, secondo il ricorrente, che tali affermazioni attengono ad eccezioni mai sollevate dall'opponente e, comunque, superate in virtù delle conclusioni poi rassegnate dallo stesso.
Il motivo è infondato perché il Tribunale si è attenuto alle richieste formulate dal RU nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi precisate in sede di conclusioni con le quali l'opponente ha prima segnalato la congruità della liquidazione delle spese effettuata nei giudizi di cognizione e poste a carico del soccombente ed ha poi ribadito la domanda volta ad ottenere la rettifica - "nella misura ritenuta di giustizia" - delle competenze professionali pretese dall'avvocato LE. Il Tribunale ha quindi rispettato le richieste dell'opponente, senza cadere nel denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto si è limitato a determinare i compensi spettanti al professionista ritenendo di dover utilizzare a tal fine come criterio vincolante ( oggetto delle altre separate censure mosse dal ricorrente ) la stessa misura della liquidazione di detti compensi, posta a carico della parte soccombente, come statuita nei giudici di cognizione in cui l'attività difensiva del LE era stata svolta in favore del RU.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa professionale applicabile nella specie le quali svincolano la liquidazione degli onorari a carico del cliente da quella a carico del soccombente, prevedendo per la prima criteri diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli fissati per la seconda ( terzo comma dell'articolo 5 e secondo comma dell'articolo 6 ) con la conseguenza che gli onorari a carico del cliente devono essere in ogni caso liquidati in modo diverso.
Con il terzo motivo si denuncia, sotto altro aspetto, la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni richiamate nel secondo motivo del ricorso. Sostiene al riguardo il LE che la liquidazione degli onorari a carico del cliente va effettuata, ex articoli5 e 6 della tariffa, tenendo conto: a) della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adita e dell'attività svolta dall'avvocato; b) dei risultati del giudizi e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente;
c) del valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull'opposizione liquidando gli onorari esclusivamente sulla base di tali criteri e sulla scorta degli atti di causa prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e non poteva ritenere esso opponente obbligato a svolgere particolari domante o a dare dimostrazioni specifiche. Il Tribunale, quindi, ha errato nell'affermare di non dover procedere ad una specifica liquidazione a carico del cliente e di dover far necessariamente riferimento a quella già effettuata e posta a carico del soccombente, mentre avrebbe dovuto solo stabilire quale era l'onorario congruo, tra il minimo ed il massimo propri del valore corrispondente alle somme riconosciute con le sentenze del giudizio di cognizione, tenendo conto dell'esito più che positivo del giudizio in entrambe le fasi, delle importanti questioni giuridiche trattate e dell'impegno profuso dal professionista: tutte circostanze, ad avviso del ricorrente, risultanti dagli atti prodotti.
Con il quarto motivo di denuncia la mancanza o, in ogni caso, la scarna ed incongrua motivazione tale da non rendere intellegibile il pensiero del Tribunale circa le determinazioni oggetto delle censure sviluppate negli altri motivi del ricorso.
Le dette censure - che, per evidenti motivi di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed interdipendenti - sono fondante. Nella giurisprudenza di questa Corte ( tra le tante, sentenze 19/10/1992 n. 11448; 30/5/1991 n. 6101; 28/6/1989 n. 3158 ) è incontrastato il principio secondo cui la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti ( quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali ). La stessa esistenza di distinte previsioni normative per la determinazione dei compensi nei riguardi del cliente - ancorché vi sia stata la pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la relativa controversia - univocamente comprova che l'ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute può essere diverso rispetto a quello formante oggetto della suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può esservi corrispondenza. Ciò è d'altra parte confermato dalle deliberazioni dei Consigli Nazionali Forensi in base alle quali - come risulta dalla tariffa approvata con il D.M. applicabile alla fattispecie in esame ( articoli 5 e 6 ) -nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l'altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Le dette disposizioni integrano una norma di favore del professionista e, al riguardo, questa corte ha avuto modo di precisare che la differenza in questione è legata al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità ( sentenza 19/10/1992 n. 11448 ). Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dagli articoli 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono. D'altra parte l'eventuale errore contenuto nella detta pronuncia ( per il mancato rispetto dei minimi tariffari ) non può di certo ricadere sul professionista se la parte non ha inteso impugnare il provvedimento sulle spese. Inoltre, proprio perché sono diversi i criteri dettati per la liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a carico della controparte, sarebbe illogico pretendere l'indicazione, nella nota spese a carico del soccombente, delle maggiori somme che il professionista ha diritto a percepire soltanto dal cliente.
Pertanto la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde della liquidazione contenuta nella sentenza che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa per cui solo l'inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza a posto a carico dell'altra parte quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo. Ai suddetti principi giurisprudenziali non si è attenuto il Tribunale il quale si è limitato a determinare il compenso spettante all'avvocato LE, per le prestazioni professionali svolte in favore del IE nei due gradi del giudizio di merito, "in misura pari a quella liquidata nelle relative decisioni" ( maggiorate dell'onere forfettario relativo alle spese generali ). Nell'impugnata decisione si attribuiscono effetti vincolanti alle dette statuizioni sia perché non impugnate sia perché il professionista non aveva dimostrato ne' l'esistenza di spese ripetibili solo nei confronti del cliente, ne' che il valore della causa rivestiva per il cliente un valore diverso da quello determinato a norma del codice civile.
È evidente l'errore commesso del Tribunale il quale, come sopra rilevato, non era vincolato al rispetto della liquidazione contenuta nelle sentenze relative ai giudizi in cui l'attività professionale era stata svolta ed era invece tenuto a spiegare le ragioni sia della mancata attribuzione al difensore di compensi per le prestazioni indicate nella parcella sottoposta al parere del consiglio dell'ordine, sia della riduzione delle somme richieste dal professionista, procedendo ad un puntuale riferimento al valore effettivo della controversia e precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo del suo operato. Nè il Tribunale poteva limitarsi ad affermare che sul professionista incombeva l'onere di dimostrare - per giustificare il compenso richiesto con la prodotta parcella corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine - che le cause in cui aveva difeso il proprio cliente rivestivano per quest'ultimo un valore diverso da quello determinato a norma del codice di rito.
Il giudice di merito era comunque obbligato a determinare il compenso nella misura più aderente al caso concreto - in base alla valutazione dei dati fornitigli con la documentazione esibita dalle parti - con riferimento ai criteri dettati dagli articoli 5 e 6 della tariffa professionale, applicabile nella specie, per la liquidazione degli onorari a carico del cliente e per la connessa determinazione del valore della causa.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai suddetti punti della decisione e la causa rinviata allo stesso Tribunale di Pescara - competente funzionalmente a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo in questione - il quale provvederà, con diversa composizione, ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale di Pescara con diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999