Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1264
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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La causa di opposizione a decreto ingiuntivo concernente prestazioni giudiziali di avvocato, soggetta alla procedura dettata dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, deve essere definita con ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione e non con l'appello, ancorché il provvedimento sia eventualmente reso in forma di sentenza, avendo quest'ultima natura sostanziale di ordinanza.

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1264
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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