Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLI05 315 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRELES RAPPRESENTANTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPARENTS PONTORIERI Presidente R.G.N. 10761/00 Dott. Franco COLARUSSO Rel. Consigliere Cron. 11753 Dott. Vincenzo Rep.1465 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Francesco Paolo FIORE -Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IA ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato MANLIO MORCELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOPAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 1352/99 della Corte d'Appello 2002 di FIRENZE, depositata il 28/10/99; 1525 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4.7.1997 la S.r.l. Autopan proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo il 22.3 - 8.6 1996 all'esito del giudizio dalla stessa promosso
contro
NI ZO- e con la chiamata in causa di UR AL, rimasto contumace -- che aveva respinto la domanda della Autopan S.r.l. volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la vendita di un'automobile al NI. La domanda era stata respinta avendo il Tribunale ritenuto che l'obbligazione era stata adempiuta ed era stata, per converso, accolta la domanda riconvenzionale del NI che aveva ottenuto il risarcimento del danno per la mancata utilizzazione dell'automobile venduta. La Corte di Appello, nella sentenza oggetto del ricorso odierno, ha totalmente riformato la sentenza del Tribunale ritenendo ed osservando: a) che non sussisteva in appello vizio del contraddittorio per la mancata citazione dell'appellato UR, terzo chiamato in causa e contumace -nel giudizio di primo grado, poiché non era ravvisabile litisconsorzio necessario e ben potendo il NI, in caso di soccombenza, esperire in separato giudizio azione nei confronti dello stesso per la tutela dei suoi diritti : il NI, infatti, assumeva di aver concluso il contratto col UR, che si era presentato come rappresentante dell'Autopan ed a cui egli aveva ceduto il suo usato, versandogli altro contante ed una cambiale a firma del padre;
b) che il "supposto pagamento" fatto dal NI nelle mani del UR non avesse valenza liberatoria non potendosi costui qualificare rappresentante apparente della S.r.l. Autopan e che, pertanto, stante l'inadempimento dell'acquirente nel pagamento del prezzo, non potesse essere accolta la domanda riconvenzionale del fondata sul mancato uso dell'autovettura per mancanza diNI documentazione, essendo peraltro, al riguardo, peraltro, inattendibile la testimonianza del padre del NI;
c) che la cambiale per L.
2.000.000 in favore del UR era stata emessa dal padre del AN ZO e, presumibilmente, era imputabile al prezzo di acquisto di altra autovettura. La Corte, quindi, ha condannato il NI ZO al pagamento della somma di lire settemilioni in favore della Autopan. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NI ZO con tre motivi. La società intimata non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione 331 e 350 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sostenendo che per effetto UR da parte del NIdella chiamata in causa del finalizzata all'ottenimento, in via gradata, della declaratoria di responsabilità de l terzo, le cause erano diventate esclusiva inscindibili ed, in grado di appello, il contraddittorio andava integrato in forza del litisconsorzio necessario processuale. La censura non è fondata. La Corte di Appello, come è dato evincere dal contenuto della motivazione ( cfr. supra sub a)), ha ritenuto, sebbene non esplicitamente, che le ragioni sulle quali si fondava la chiamata in causa del AU integrassero una ipotesi di garanzia impropria, sebbene la Corte non abbia proceduto alla espressa qualificazione in tal senso. Ebbene, è noto che nel caso di chiamata in causa di un terzo nei confronti del quale sia esperita una domanda di garanzia impropria, così qualificata quella che si fonda su un titolo diverso da quello addotto a fondamento della domanda principale, si introduce una causa scindibile ed indipendente che si sottrae in sede di impugnazione al disposto dell'art. 331 c.p.c. e non richiede la integrazione del contraddittorio, tanto più nel caso in cui, come quello di specie, il terzo chiamato sia rimasto contumace e non abbia, perciò, contestato in alcun modo la l'esistenza e la validità dell'obbligazione cui è astretto 11 chiamante e, quindi, la domanda proposta nei confronti di costui né l'attore abbia proposto domande nei confronti del chiamato (Cass. 1989 n. 534; 1990 n.2867; 1990 n. 8051; n. 1997 n. 11060 e n. 4443; 1998 n. 2527). Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c.; motivazione contraddittoria ed illogica (art. 360 ղր. 3 e 5 c.p.c.). La Corte di Appello avrebbe, secondo il escluso l'applicabilità dell'art. 1189ricorrente, erroneamente su affermazionifondandosi su presupposti fallaci e C.C., apodittiche prive di riscontri probatori o in antitesi ad essi. Anche questo motivo è infondato. Il ricorrente si riferisce a quei passi della motivazione che rimarcano: la sottoscrizione del contratto avvenuta con Autopan;
il fatto che la cambiale rilasciata dal padre del NI in favore del UR e non di Autopan sia probabilmente riferibile ad altra transazione : conclusione che sarebbe in evidente contrasto con il tenore della cambiale (scadenza) e del contratto (vedi motivo a pag. 7): Ebbene, siffatta censura non centra la " ratio decidendi " che sul punto sorregge la sentenza impugnata, essendo chiaro che la Corte di Appello non ha escluso che il pagamento sia o possa essere avvenuto nelle mani del UR ma ha, invece, escluso che, qualunque siano stati la forma il mezzo di pagamento, costui potesse qualificarsi rappresentante apparente della Autopan S.r.l., venditrice dell'auto. E la censura del ricorrente non coinvolge né l'ordito logico attraverso il quale la Corte di merito è giunta a tale conclusione né la conclusione stessa. Nel terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. di2969 C.C., 115 e 166 c.p.c., Omissione ed illogicità motivazione per avere la Corte di merito dato rilievo a risultanze ininfluenti come il telegramma di sollecito al pagamento spedito dalla Autopan al NI dopo la conclusione del contratto in contestazione e la cessione a terzi del veicolo dato in permuta (alla Autopan tramite il UR), che poteva avvenire agevolmente senza la presenza del NI disponendo il UR dei documenti. di circolazione. Anche quest'ultima censura deve essere disattesa siccome fondata sulla apodittica affermazione di carente valenza probatoria di due elementi che, peraltro, il ricorrente considera staccati mentre la coordinazione con tutte leCorte ha correttamente valutato in altre risultanze processuali. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato senza pronunzia sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma addi 21 novembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. france Jantereſ Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Melaru ſ IL CANCEVERE 01 France Catania DEPOSITATO CANCELLERIA 2003 Floma Franc