Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, qualora uno straniero violi il provvedimento di espulsione eseguito mediante l'ordine di allontanamento, commette un nuovo reato previsto dall'art. 14 comma quinto D.Lgs. 296/98 e legittima il Questore ad emettere una nuova espulsione che va eseguita, se possibile, mediante accompagnamento forzato, ma nel caso di materiale impossibilità mediante un nuovo ordine di allontanamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2005, n. 39238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39238 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1015
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 022658/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BERGAMO;
nei confronti di:
1) BOUCHACHIA ABOUD, N. IL 02/02/1966;
avverso SENTENZA del 07/04/2005 TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 aprile 2005 Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva perché il fatto non sussiste BOUCHACHIA Aboud, cittadino algerino, in relazione alla imputazione di cui all'art. 14 comma 5 ter D.L.vo n. 286/1998 per essersi trattenuto nel territorio dello stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Brescia emesso in data 28 aprile 2003. Il Tribunale accertava che l'imputato era stato già giudicato con applicazione della pena su richiesta, in data 28 aprile 2003 (sentenza del Tribunale di Brescia irrevocabile dal 22 maggio 2003) per violazione di precedente ordine di espulsione: tuttavia il Questore di Brescia nell'emettere nuovo ordine di espulsione anziché ordinare l'allontanamento con le modalità previste dall'art. 14 comma 5 ter e cioè mediante accompagnamento alla frontiera, senza possibilità di modalità equipollenti, aveva invece disposto che il prevenuto lasciasse il territorio dello stato nel termine di cinque giorni. Tale modalità di espulsione sarebbe illegittima e quindi andava disapplicata ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248/1985 all. E. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia per violazione della legge penale perché in caso di impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione in via coattiva, la stessa legge prevede la possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea. Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Lo straniero fu espulso una prima volta dal Questore - ricorrendo le condizioni di cui al comma 5 bis del citato art. 14 - mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato in data 28 aprile 2003. Resosi inottemperante, fu arrestato e nuovamente espulso con le medesime modalità in data 27 agosto 2004 e quindi prima della entrata in vigore della novella legislativa di cui al D.L. 14 settembre 2004. L'addebito qui contestato concerne l'inosservanza dell'ultimo provvedimento espulsivo in data 27 agosto 2004 (il Tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, dà atto dell'errore materiale del capo di imputazione, nel quale si indica il primo provvedimento di espulsione, quello emanato nel 2003). Secondo il giudice "a quo", la nuova intimazione a lasciare il territorio dello Stato, in quanto meramente ripetitiva, dovrebbe essere disapplicata, tanto più che nei confronti dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione sarebbe consentito solo l'accompagnamento alla frontiera, e non un nuovo invito a varcarla. Peraltro, il giudice monocratico ha erroneamente interpretato il comma 5 ter dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, secondo il quale nei confronti dello straniero che non osservi l'ordine di allontanamento "si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera";
infatti, tale modalità di espulsione può essere materialmente impossibile, come avviene di regola quando manchino documenti identificativi e le autorità dei paesi confinanti o di quello di definitiva destinazione non consentano perciò l'espatrio; in tal caso, per espressa previsione dei comma 1 e 5 bis dell'art. 14 citato, previ - se possibili - ulteriori accertamenti sull'identità e trattenimento per un tempo limitato in centro di accoglienza, anche la nuova espulsione potrà essere legittimamente eseguita mediante intimazione data all'interessato, e autonomamente sanzionata in caso di inosservanza (modalità che, fra l'altro, implica minori limitazioni della libertà personale). In definitiva, quindi, la previsione di una "nuova" espulsione implica la contestuale cessazione dell'efficacia della precedente;
il nuovo provvedimento espulsivo va eseguito, se possibile, mediante accompagnamento forzato, ma nel caso di materiale impossibilità e ricorrendone gli ulteriori presupposti normativi ben può essere legittimamente disposto ai sensi del comma 5 bis dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, con la conseguenza che, trascorso il termine assegnato, inizia la permanenza di un diverso reato (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 27 aprile 2004 ric. P.M. in proc. Cherednicenko). La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005