CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministejj ersona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso dendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4186 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 28/3/2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Di LM AL per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, numeri 2, 5, 7, 61, comma 1, n. 5 cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico di doglianza. Deduce l'errata applicazione dell'aggravante della minorata difesa, ponendo in evidenza come la Corte di merito abbia argomentato sul punto facendo esclusivo riferimento all'orario notturno. Tale giustificazione sarebbe inidonea a sostenere il decisum alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in base ai quali, le circostanze di tempo e di luogo, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (così Sez. U, n. 40275/21). Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di doglianza proposto dalla difesa è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve esse dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato - con argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura d'illogicità - sulle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la ricorrenza dell'aggravante in parola. All'uopo ha espresso la seguente motivazione:Un punto di circostanze, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di aver commesso il reato approfittando di circostanze di tempo e di luogo, come previsto all'art. 61 n.5 c.p., essendosi la condotta criminosa perpetrata in orario notturno e quindi in un momento di minore densità di traffico con conseguente minore possibilità per i rei di essere scoperti. Non va trascurato infatti che l'azione programmata dagli imputati -e parzialmente posta in essere -comprendeva una articolata azione congiunta di più persone intorno ad un autoveicolo, azione consistente nella forzatura della serratura, nell'introduzione nel veicolo e nella manomissione e danneggiamento del quadro elettrico con appositi attrezzi;
nel taglio del cablaggio e nel tentativo di utilizzo di una chiave artefatta per avviare ed asportare il veicolo. Si tratta di una serie di attività che evidentemente si sono giovate dell'orario notturno e che diversamente -in pieno giorno- avrebbero 9 richiamato immediatamente l'attenzione e l'allarme di chiunque fosse transitato nei pressi". Le argomentazioni rispettano il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata, così massimata: "Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso" (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02 ). La Corte di merito, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, non si è limitata ad indicare l'orario notturno, ma ha spiegato in modo puntuale come le condizioni di tempo abbiano favorito gli autori del reato, agevolando concretamente l'azione delittuosa. Il ricorso non si confronta con la motivazione espressa dai giudici di merito, limitandosi a reiterare deduzioni già svolte nei gradi di merito e correttamente disattese dalla Corte territoriale. 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Si richiamano in proposito i principi già espressi da questa Corte nel caso di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, estensibili alla fattispecie in esame (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 3 Nella motivazione della pronuncia citata si è rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministejj ersona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso dendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 4186 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 10/01/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 28/3/2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Di LM AL per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, numeri 2, 5, 7, 61, comma 1, n. 5 cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico di doglianza. Deduce l'errata applicazione dell'aggravante della minorata difesa, ponendo in evidenza come la Corte di merito abbia argomentato sul punto facendo esclusivo riferimento all'orario notturno. Tale giustificazione sarebbe inidonea a sostenere il decisum alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in base ai quali, le circostanze di tempo e di luogo, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (così Sez. U, n. 40275/21). Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di doglianza proposto dalla difesa è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve esse dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato - con argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura d'illogicità - sulle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la ricorrenza dell'aggravante in parola. All'uopo ha espresso la seguente motivazione:Un punto di circostanze, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di aver commesso il reato approfittando di circostanze di tempo e di luogo, come previsto all'art. 61 n.5 c.p., essendosi la condotta criminosa perpetrata in orario notturno e quindi in un momento di minore densità di traffico con conseguente minore possibilità per i rei di essere scoperti. Non va trascurato infatti che l'azione programmata dagli imputati -e parzialmente posta in essere -comprendeva una articolata azione congiunta di più persone intorno ad un autoveicolo, azione consistente nella forzatura della serratura, nell'introduzione nel veicolo e nella manomissione e danneggiamento del quadro elettrico con appositi attrezzi;
nel taglio del cablaggio e nel tentativo di utilizzo di una chiave artefatta per avviare ed asportare il veicolo. Si tratta di una serie di attività che evidentemente si sono giovate dell'orario notturno e che diversamente -in pieno giorno- avrebbero 9 richiamato immediatamente l'attenzione e l'allarme di chiunque fosse transitato nei pressi". Le argomentazioni rispettano il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata, così massimata: "Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso" (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02 ). La Corte di merito, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, non si è limitata ad indicare l'orario notturno, ma ha spiegato in modo puntuale come le condizioni di tempo abbiano favorito gli autori del reato, agevolando concretamente l'azione delittuosa. Il ricorso non si confronta con la motivazione espressa dai giudici di merito, limitandosi a reiterare deduzioni già svolte nei gradi di merito e correttamente disattese dalla Corte territoriale. 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Si richiamano in proposito i principi già espressi da questa Corte nel caso di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, estensibili alla fattispecie in esame (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 3 Nella motivazione della pronuncia citata si è rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte