Sentenza 19 settembre 2003
Massime • 1
Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che, quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2003, n. 42767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42767 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
4. Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste;
avverso la sentenza pronunciata il 21 novembre 2001 dal Tribunale di Trieste nei confronti di:
IN LA;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso, in via principale, per la rimessione del ricorso alle Sezioni unite ed, in via subordinata, per il rigetto del ricorso stesso.
IN FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ricorre per cassazione contro la sentenza 21 novembre 2001 con la quale il Tribunale di Trieste, in esito alla procedura di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., aveva applicato, sulla concorde richiesta delle parti, a IN LA, le pene di giorni quindici di reclusione e lire 100 mila di multa, sostituita la pena detentiva con lire 1.225.000 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori SS e NE.
Lamenta l'Ufficio ricorrente erronea "applicazione dell'art. 444 c.p.p. per mancato controllo della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in relazione agli artt. 570, 81 c.p.". Più in particolare, ci si duole che, nonostante la pluralità delle persone offese dal reato, non sia stata applicato il vincolo della continuazione ed il conseguente aumento di pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. In primo luogo, la prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema - con significativa continuità rispetto a più datate statuizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 6 novembre 1972, Negro) - è orientata nella linea interpretativa stando alla quale il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che, quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico (Sez. 6, 19 ottobre 1998, Piceno;
Sez. 6, 27 settembre 2002, Pippo). Una linea che il Collegio ritiene di condividere nonostante l'esistenza di una recente decisione di segno contrario, nel senso, cioè, che, poiché il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti la famiglia, e non l'ordine familiare, chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione (Sez. 6, 19 giugno 2002, Armeli). Non sussistono, d'altro canto, le condizioni per la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, considerato il numero esiguo delle statuizioni sul tema che non profila, certo, l'esistenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale nel senso ricavabile dal precetto dell'art. 616 c.p.p.
3. Ma, a parte tali assorbenti considerazioni, il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile se verificato alla luce della natura della sentenza di cui si domanda la demolizione.
Questa Corte è, infatti, costante nel senso che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità e alla natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, è il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione, quindi, della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale;
così da inferirne, rispetto alla contestazione della continuazione, addirittura contenuta nel capo di imputazione, la sola necessità che la pena complessiva finale risulti superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente valutato la legalità e congruità della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione (cfr., fra le tante, Sez. 4, 28 settembre 2000, Pret. Albenga). Ciò considerando - ma si ci trova ad una precisazione sostanzialmente identica a quella adesso ricordata - che la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l'aumento per la continuazione non può determinare l'illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e, dunque, perfettamente legale (v., ancora, Sez. 4, 25 gennaio 2000, Foschi). Ora, poiché nel caso di specie, alla stregua delle statuizioni "premiali" che derivano dall'applicazione dell'art. 444, comma 1, c.p.p., non risulta essere stata inflitta una pena illegale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 NOVEMBRE 2003.