Sentenza 12 luglio 2011
Massime • 1
L'impugnazione "incidentale", prevista dalla legge con riferimento all'appello, non é prevista in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva in dissenso dalla impugnazione della controparte e in adesione al provvedimento da questi impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2011, n. 33051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33051 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/07/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2560
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 5081/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) AN TO N. IL 23/10/1984 C/;
avverso l'ordinanza n. 4979/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 22/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gabriele Marzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 22/12/2010, depositata l'11/1/2011, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto da AT NO avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Avellino, ha riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata per il periodo 25/9/2009 - 25/3/2010, non ritenendo che alcuni rilievi formulati nella relazione in atti potessero essere ostativi atteso che trattavasi di censure generiche accompagnate, peraltro, nel prosieguo della relazione, da commenti del tutto favorevoli. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in data 19/1/2011 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli rilevando che i giudizi positivi si riferivano a periodo e comportamenti successivi al semestre in disamina durante il quale, di contro, il condannato aveva tenuto un comportamento negativo. Dal canto suo il NO ha proposto "ricorso incidentale" sottolineando la inconsistenza dei rilievi, tanto più se posti a raffronto con le considerazioni di segno positivo.
OSSERVA
Va preliminarmente rilevata la irricevibilità del "ricorso incidentale" del NO, posto che tale forma di impugnazione in sede di legittimità è ignota al codice di rito penale e che, in via assorbente, nell'atto difetta alcun contenuto impugnatorio: l'atto, pertanto, può valere solo come memoria difensiva i cui contenuti esprimono dissenso dalla impugnazione del P.G. e adesione al provvedimento da questi impugnato.
11 ricorso del P.M. deve essere rigettato, posto che l'impugnante non mostra di avere rettamente inteso i sintetici ma chiari passaggi argomentativi dell'ordinanza: lungi dall'aver stravolto la sequenza dei semestri inferendo dal successivo semestre argomenti validi per il precedente, il Tribunale di Sorveglianza ha dissentito dalla relazione 12/12/2009 alla luce di quella 12/5/2010 (che espressamente richiamava ed integrava la prima) ed ha reso adeguata motivazione in ordine alla corretta interpretazione dei dati comportamentali emergenti in ordine al semestre in disamina. Il ricorrente è quindi caduto in equivoco scambiando la motivata argomentazione critica, fondata anche sulla utilizzazione di dati successivi alla prima relazione ma sempre afferenti il periodo in oggetto, con un vistoso aliud pro alio nella disamina dei dati di due semi-periodi in sequenza. Il rigetto, trattandosi di ricorso del P.M., non comporta provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. Dichiara non luogo a provvedere in ordine al ricorso di NO AT.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011