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5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 6. (Modifiche all'articolo 420
del codice penale) 1. All' articolo 420 del codice penale , il secondo e il terzo comma sono abrogati.
del codice penale) 1. All' articolo 420 del codice penale , il secondo e il terzo comma sono abrogati.
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- 1. DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. 3. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il …
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