Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12
Articolo 4
Versione
5 marzo 2025
Art. 5. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 marzo 2025
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