Art. 27. 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 27 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
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Articolo 27 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
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17 dicembre 1988
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