Articolo 7 del Decreto 18 febbraio 2002, n. 88
Articolo 6Articolo 8
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24 maggio 2002
Art. 7. Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comportera', per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali societa' da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98 .
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283 , di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani:
"4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, si sensi dell' art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell' art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'".
Entrata in vigore il 24 maggio 2002
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