Articolo 29 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 28Articolo 30
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1 gennaio 1992
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25 marzo 1993
Art. 29. 1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al ((30 settembre 1993)) , delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , purche' costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, alla data ((del 31 dicembre 1991)) .
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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