CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DA BE UD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 28/06/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022, il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta del P.M. del predetto Tribunale, convalidando il divieto imposto dal Questore di Venezia a DA BE UD, con ordine del 20/07/2022, di accedere per cinque anni ai luoghi in cui si svolgono competizioni calcistiche (e a quelli ivi meglio indicati) e disponendo il mantenimento delle ulteriori prescrizioni imposte (duplice obbligo di presentazione alla P.G. durante lo svolgimento di incontri di calcio del Venezia F.C.). Penale Sent. Sez. 3 Num. 561 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 2. Ricorre per cassazione il DA BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla compressione del diritto di difesa e alla conseguente mancata valutazione della memoria difensiva. Anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali - concordi nell'individuare il termine a difesa per produrre memorie nelle quarantotto ore successive alla notifica dell'ordine del Questore all'interessato - la difesa evidenzia che tale notifica era avvenuta alle ore 9 del 27/06/2022, la memoria era stata inviata alle 8.45 del 29, mentre il G.i.p. aveva emesso il provvedimento il giorno precedente (28/06/2022). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione del duplice obbligo di presentazione, imposto anche per le partite in trasferta della squadra del Venezia e dunque inutilmente afflittivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, attribuendo valenza assorbente alla fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Assume invero rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie qui in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01. In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01, secondo la quale «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato»). Il provvedimento impugnato non appare in linea con i predetti insegnamenti. Emerge invero dagli atti che l'ordinanza di convalida è stata depositata lo stesso giorno della richiesta del P.M. (28/06/2022), ben prima del deposito della memoria da parte del difensore del EL BE (29/06/2022 ore 8.45): deposito avvenuto 2 nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 27/06/2022 alle ore 9. 3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate, ed impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 20 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Così deciso il 15 novembre 2022 Il Consigl re stensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022, il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta del P.M. del predetto Tribunale, convalidando il divieto imposto dal Questore di Venezia a DA BE UD, con ordine del 20/07/2022, di accedere per cinque anni ai luoghi in cui si svolgono competizioni calcistiche (e a quelli ivi meglio indicati) e disponendo il mantenimento delle ulteriori prescrizioni imposte (duplice obbligo di presentazione alla P.G. durante lo svolgimento di incontri di calcio del Venezia F.C.). Penale Sent. Sez. 3 Num. 561 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 2. Ricorre per cassazione il DA BE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla compressione del diritto di difesa e alla conseguente mancata valutazione della memoria difensiva. Anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali - concordi nell'individuare il termine a difesa per produrre memorie nelle quarantotto ore successive alla notifica dell'ordine del Questore all'interessato - la difesa evidenzia che tale notifica era avvenuta alle ore 9 del 27/06/2022, la memoria era stata inviata alle 8.45 del 29, mentre il G.i.p. aveva emesso il provvedimento il giorno precedente (28/06/2022). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione del duplice obbligo di presentazione, imposto anche per le partite in trasferta della squadra del Venezia e dunque inutilmente afflittivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, attribuendo valenza assorbente alla fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Assume invero rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie qui in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01. In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01, secondo la quale «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato»). Il provvedimento impugnato non appare in linea con i predetti insegnamenti. Emerge invero dagli atti che l'ordinanza di convalida è stata depositata lo stesso giorno della richiesta del P.M. (28/06/2022), ben prima del deposito della memoria da parte del difensore del EL BE (29/06/2022 ore 8.45): deposito avvenuto 2 nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 27/06/2022 alle ore 9. 3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate, ed impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 20 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Così deciso il 15 novembre 2022 Il Consigl re stensore