CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 15876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15876 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, udita la relazione svolta dal Consigliere EP AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo sia di tipo impeditivo che finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 4 novembre 2025, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 21.770,00 trovata nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di usura oggetto della contestazione provvisoria.
2. Ricorre per cassazione NT RI, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto carente di autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento che costituisce una mera riproduzione del sequestro di urgenza operato dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 15876 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: AR EP Data Udienza: 25/03/2026 Pubblico ministero;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Sotto un primo profilo, inerente all’esigenza cautelare di tipo impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione idonea a rappresentare il necessario nesso di derivazione causale tra il libero possesso del danaro in sequestro da parte del ricorrente e la protrazione dell’attività criminosa, nonché la pertinenzialità del bene rispetto al reato quale mezzo indispensabile per la sua attuazione o protrazione, avendo, peraltro, il ricorrente giustificato la provenienza lecita del danaro, non collegabile all’attività usuraria. La misura sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e non adeguata rispetto alla contestazione, secondo i canoni previsti dalla giurisprudenza, anche di tipo sovranazionale. Sotto un secondo profilo, inerente alla esigenza ablativa collegata alla confiscabilità della somma di danaro ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale per non avere ritenuto che egli avesse fornito idonee giustificazioni in ordine alla provenienza lecita del denaro, essendo egli gestore di un bar ed avendo documentato le entrate lecite provenienti da tale attività commerciale e da un finanziamento ottenuto pochi mesi prima del sequestro, idonee a rendere proporzionata la disponibilità di tale somma rispetto al reddito ed alla attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione. (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01). Il principio, anche se formulato a proposito di misure cautelari personali, si adatta al caso in esame, in quanto nel ricorso non vengono indicati quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare e per quali ragioni, tenuto conto del contenuto del provvedimento genetico.
2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
2.1. Nel caso in esame, in ordine alla esigenza cautelare di tipo impeditivo, il Tribunale ha sottolineato che al ricorrente, all’atto della perquisizione, erano stati ritrovati una serie di appunti con “annotazioni di cifre, dati e nominativi”, uno dei quali corrispondente a quello di un soggetto che aveva denunciato di essere stato vittima di usura ad opera dell’indagato e di avergli versato una somma pari a 16.200 euro, di poco inferiore a quella in sequestro. Tali risultanze - con speciale riguardo alla presenza non di uno ma di più nominativi nella contabilità riportante il nome di un usurato - ha fatto ritenere al Tribunale esistente tanto il fumus commissi delicti che il pericolo legato alla libera disponibilità del bene, siccome idonea a protrarre l’attività criminosa, consistente, nella specie, proprio nell’utilizzo del contante per operare i prestiti ad usura. La motivazione ha una intrinseca logicità che trae corpo dalle risultanze investigative ed è, per questo, tutt’altro che apparente. 2.2. Quanto al secondo aspetto - e sebbene la già rilevata presenza di una esigenza cautelare di tipo impeditivo renda sterile l’accertamento di altri requisiti legittimanti l’emissione o il mantenimento della misura reale - si osserva che il Tribunale ha fornito una adeguata motivazione quanto ai presupposti per la confisca allargata (dovendosi anche ricordare la possibilità astratta di confisca del bene anche ai sensi dell’art. 644, quarto comma, cod.pen.), ritenendo che la contabilità prodotta dalla difesa, come la circostanza dell’aver ottenuto un finanziamento, non fossero idonee a giustificare la proporzione tra i redditi, l’attività lavorativa del ricorrente ed il possesso del contante, avendo valutato limitate le risorse dell’attività di gestione del bar e non coerente il possesso di contante rispetto ad un finanziamento avvenuto non per contanti. Di fronte a queste precisazioni, le censure del ricorrente afferiscono ad eventuali vizi motivazionali per illogicità contraddittorietà o insufficienza della motivazione che non possono essere dedotti in questa sede. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo sia di tipo impeditivo che finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 4 novembre 2025, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 21.770,00 trovata nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di usura oggetto della contestazione provvisoria.
2. Ricorre per cassazione NT RI, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto carente di autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento che costituisce una mera riproduzione del sequestro di urgenza operato dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 15876 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: AR EP Data Udienza: 25/03/2026 Pubblico ministero;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Sotto un primo profilo, inerente all’esigenza cautelare di tipo impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione idonea a rappresentare il necessario nesso di derivazione causale tra il libero possesso del danaro in sequestro da parte del ricorrente e la protrazione dell’attività criminosa, nonché la pertinenzialità del bene rispetto al reato quale mezzo indispensabile per la sua attuazione o protrazione, avendo, peraltro, il ricorrente giustificato la provenienza lecita del danaro, non collegabile all’attività usuraria. La misura sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e non adeguata rispetto alla contestazione, secondo i canoni previsti dalla giurisprudenza, anche di tipo sovranazionale. Sotto un secondo profilo, inerente alla esigenza ablativa collegata alla confiscabilità della somma di danaro ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale per non avere ritenuto che egli avesse fornito idonee giustificazioni in ordine alla provenienza lecita del denaro, essendo egli gestore di un bar ed avendo documentato le entrate lecite provenienti da tale attività commerciale e da un finanziamento ottenuto pochi mesi prima del sequestro, idonee a rendere proporzionata la disponibilità di tale somma rispetto al reddito ed alla attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione. (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01). Il principio, anche se formulato a proposito di misure cautelari personali, si adatta al caso in esame, in quanto nel ricorso non vengono indicati quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare e per quali ragioni, tenuto conto del contenuto del provvedimento genetico.
2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
2.1. Nel caso in esame, in ordine alla esigenza cautelare di tipo impeditivo, il Tribunale ha sottolineato che al ricorrente, all’atto della perquisizione, erano stati ritrovati una serie di appunti con “annotazioni di cifre, dati e nominativi”, uno dei quali corrispondente a quello di un soggetto che aveva denunciato di essere stato vittima di usura ad opera dell’indagato e di avergli versato una somma pari a 16.200 euro, di poco inferiore a quella in sequestro. Tali risultanze - con speciale riguardo alla presenza non di uno ma di più nominativi nella contabilità riportante il nome di un usurato - ha fatto ritenere al Tribunale esistente tanto il fumus commissi delicti che il pericolo legato alla libera disponibilità del bene, siccome idonea a protrarre l’attività criminosa, consistente, nella specie, proprio nell’utilizzo del contante per operare i prestiti ad usura. La motivazione ha una intrinseca logicità che trae corpo dalle risultanze investigative ed è, per questo, tutt’altro che apparente. 2.2. Quanto al secondo aspetto - e sebbene la già rilevata presenza di una esigenza cautelare di tipo impeditivo renda sterile l’accertamento di altri requisiti legittimanti l’emissione o il mantenimento della misura reale - si osserva che il Tribunale ha fornito una adeguata motivazione quanto ai presupposti per la confisca allargata (dovendosi anche ricordare la possibilità astratta di confisca del bene anche ai sensi dell’art. 644, quarto comma, cod.pen.), ritenendo che la contabilità prodotta dalla difesa, come la circostanza dell’aver ottenuto un finanziamento, non fossero idonee a giustificare la proporzione tra i redditi, l’attività lavorativa del ricorrente ed il possesso del contante, avendo valutato limitate le risorse dell’attività di gestione del bar e non coerente il possesso di contante rispetto ad un finanziamento avvenuto non per contanti. Di fronte a queste precisazioni, le censure del ricorrente afferiscono ad eventuali vizi motivazionali per illogicità contraddittorietà o insufficienza della motivazione che non possono essere dedotti in questa sede. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4