27 aprile 1983
16 agosto 1992
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- 1. Nuove regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinisAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 maggio 2025
L'attuale disciplina Il Decreto Legge introduce, con l'art.3-Bis inserito nella Legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana, una sostanziale modifica dei criteri di accesso allo jus sanguinis che costituisce un principio fondamentale in materia di acquisizione della cittadinanza, sancito dall'art.1,in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio nato da genitori italiani. In applicazione di tale principio, il discendente di emigrato italiano che non aveva conseguito la cittadinanza straniera, poteva rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò derivava la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre, di …
Leggi di più… - 2. DIRITTO DI CITTADINANZA: morte del coniuge sopravvenuta in pendenza del procedimento.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione civile, nel procedimento vertente tra G. G. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 29 settembre 2021, iscritta al n. 214 del …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2510Provvedimento: […] Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 Legge 123/1983, attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della Legge 91/1992 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza. […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1211Provvedimento: […] 4 Per i matrimoni contratti successivamente è richiesta, invece, ai fini del riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una procedura che non prevede alcun automatismo, ma presuppone una domanda da parte dell'interessato ed una valutazione dell'autorità amministrativa circa la sussistenza dei presupposti di legge (vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso temporale dalle nozze) e l'assenza di ragioni impeditive (condanne penali o ragioni di sicurezza dello Stato), senza possibilità che la stessa possa essere surrogata dall'autorità giudiziaria (artt. 1-3, legge 123/1983, oggi artt.Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17611Provvedimento: […] Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. Vista la documentazione in atti, la domanda merita accoglimento. Le nozze sono state contratte infatti prima del 27.04.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della leggeLeggi di più...
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- 4. Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2488Provvedimento: […] Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 Legge 123/1983, attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della Legge 91/1992 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza. […]Leggi di più...
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- 5. Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 888Provvedimento: […] (vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso temporale dalle nozze) e l'assenza di ragioni impeditive (condanne penali o ragioni di sicurezza dello Stato), senza possibilità che la stessa possa essere surrogata dall'autorità giudiziaria (artt. 1-3, leggeLeggi di più...
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