Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di ingiuria, è illegittima la decisione con cui il Tribunale escluda l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599, comma primo, cod. pen. (reciprocità delle offese) sulla base del criterio di priorità dell'offesa, in quanto essa può essere applicata anche a colui che abbia offeso per primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2009, n. 48650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48650 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 21/10/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1859
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 17609/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UP CE N. IL 01/05/1944;
avverso la sentenza n. 10/2006 TRIBUNALE di PALERMO, del 29/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29 gennaio 2009 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto CE SU responsabile del delitto di ingiuria in danno di NC ES;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a cinque motivi.
Col primo e col terzo motivo il ricorrente lamenta sotto più profili (violazione di legge, vizi di motivazione e omessa valutazione di prove documentali) la mancata applicazione dell'esimente della reciprocità delle offese, di cui all'art. 599 c.p., comma 1;
sostiene essere emerso dalle deposizioni testimoniali che anche il ES aveva proferito delle espressioni ingiuriose nei riguardi del deducente e osserva essere indifferente, ai fini dell'applicazione della scriminante, il fatto che ad offendere non fosse stato il primo.
Col secondo motivo il SU lamenta non essersi considerato che egli era stato infondatamente accusato dalla persona offesa di una poco trasparente gestione della società, della quale entrambi erano soci: il che avrebbe dovuto imporre l'applicazione della scriminante della provocazione, di cui all'art. 599 c.p., comma 2. Col quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla propria istanza di applicazione delle attenuanti generiche. Col quinto motivo eccepisce la prescrizione del reato per decorso del termine triennale di cui all'art. 157 c.p., comma 5. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Mentre l'esclusione dell'esimente di cui al secondo comma dell'art.599 c.p. è stata congruamente motivata dal giudice di merito, col rilevare che la condotta posta in essere dal ES corrispondeva all'esercizio del diritto di chiedere al socio accomandatario notizie sulla gestione della società (donde l'infondatezza del secondo motivo di ricorso), altrettanto non è a dirsi in ordine all'esimente di cui al primo comma dell'articolo menzionato. Ed invero, sebbene l'applicazione della causa di non punibilità in esame sia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, questi è nondimeno tenuto a giustificare il mancato esercizio del relativo potere, dandone una motivazione esente da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie il Tribunale di Palermo non ha correttamente motivato il diniego della scriminante, in quanto: 1) la ratio basata sulla priorità delle offese da parte del SU si pone in contrasto col principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale può beneficiare della causa di non punibilità anche colui che abbia offeso per primo (vedi per tutte Cass. 10 luglio 2002 n. 34616); 2) il fatto che nessuno dei testimoni abbia specificato il tenore delle espressioni offensive utilizzate dal ES non può essere considerato ostativo una volta che sia provato con la necessaria certezza (come è nel caso di specie, per quanto si apprende dalla stessa sentenza) l'uso di parole offensive da parte di costui.
Il rilevato vizio di motivazione impone l'annullamento della sentenza nella parte fin qui esaminata.
Il quarto motivo di ricorso, col quale il SU si duole della carenza motivazionale riguardante il diniego delle attenuanti generiche, rimane conseguentemente assorbito.
Il quinto motivo, volto a invocare l'applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 157 c.p., comma 5, è privo di fondamento e va disatteso.
La norma della cui interpretazione si discute così testualmente dispone: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni": con ciò manifestamente riferendosi ad illeciti che siano sanzionati esclusivamente con pene diverse da quelle classificabili come detentive o pecuniarie. Il delitto di cui all'art. 594 c.p., originariamente punito con la reclusione fino a sei mesi o - alternativamente - con la multa fino a Euro 516,00, ha ora la sua sanzione nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. a), che prevede la pena della multa da Euro 258 ad Euro 2.582. Si tratta, pertanto, di reato punibile non già con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria, bensì proprio ed espressamente con la pena pecuniaria: donde l'inapplicabilità della norma invocata. E appena il caso di osservare che gli arresti giurisprudenziali citati dal ricorrente a sostegno della tesi opposta non sono pertinenti al tema, in quanto si riferiscono a fattispecie contravvenzionali, punite con la pena dell'ammenda in alternativa alle sanzioni cd. paradetentive.
D'altro canto, sulla portata dell'art. 157 c.p., comma 5 si è anche espressa la Corte Costituzionale, con l'evidenziare che detta disposizione non si riferisce ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (talvolta in alternativa alle pene cd. "paradetentive"), ma pone soltanto le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria.
Conclusivamente, in dipendenza dell'annullamento come sopra statuito in accoglimento del primo e del terzo motivo, va disposto il rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di Palermo, il quale giudicherà in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009