Articolo 81 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 79Articolo 82
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Articolo 81
Aspettative

1. (( I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e province )) , che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 )) .
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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