Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/02/2000, n. 1472
CASS
Sentenza 29 febbraio 2000

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In tema di detenzione per uso personale di stupefacenti, la nuova disciplina introdotta con il d.p.r. 6.5.1993, n.171, a differenza della precedente disciplina dell' art. 80 della legge 1975, n.689 ancorata unicamente alla modica quantità, svincola la finalità di spaccio dall'esclusivo riferimento a parametri quantitativi, pur rimanendo la quantità di stupefacente detenuto uno dei parametro di valutazione, con la conseguenza che non è corretto da parte del giudice richiesto della revoca della sentenza per abolizione del reato, basarsi solo sul mancato riconoscimento della modica quantità per dedurre la sussistenza del fine di spaccio, senza tenere conto di tutti gli elementi desumibili dalla sentenza di cui si chiede la revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/02/2000, n. 1472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1472
    Data del deposito : 29 febbraio 2000

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