Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di detenzione per uso personale di stupefacenti, la nuova disciplina introdotta con il d.p.r. 6.5.1993, n.171, a differenza della precedente disciplina dell' art. 80 della legge 1975, n.689 ancorata unicamente alla modica quantità, svincola la finalità di spaccio dall'esclusivo riferimento a parametri quantitativi, pur rimanendo la quantità di stupefacente detenuto uno dei parametro di valutazione, con la conseguenza che non è corretto da parte del giudice richiesto della revoca della sentenza per abolizione del reato, basarsi solo sul mancato riconoscimento della modica quantità per dedurre la sussistenza del fine di spaccio, senza tenere conto di tutti gli elementi desumibili dalla sentenza di cui si chiede la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/02/2000, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Carmelo SCIUTO Presidente del 29/02/2000
1. Dott. Mariano BATTISTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Benito Romano DI GRAZIA " N. 1472
3. " Carlo LICARI " REGISTRO GENERALE
4. " Ruggero VALTIATI " N. 25767/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AP IO
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 3 maggio 1999;
Sentita la relazione f atta dal Consigliere Mariano Battisti l Lette le conclusioni del Pubblico Ministero
Udito l'annullamento con rinvio della impugnazione ordinanza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Roma, con ordinanza del 3 maggio 1999, rigettava l'istanza di IO AP per la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza, in data 27 marzo 1985, dello stesso tribunale, il quale aveva affermato la responsabilità penale del AP per il reato di illecita detenzione di 11 grammi di hascisc.
2 - Il tribunale, premesso che il AP aveva proposto l'istanza sul presupposto che la detenzione di quegli undici grammi non era finalizzato alla cessione e che, pertanto, non costituiva più reato, osservava che "la sentenza in questione aveva ampiamente motivato circa la 'non modicita'' del quantitativo sequestrato al AP, così da escludere, non solo la ravvisabilità della ipotesi di detenzione non punibile prevista dall'art. 80 L. n. 685 del 1975 allora vigente, ma altresì la qualificazione originariamente data al fatto ai sensi dell'art. 72 della legge citata, ravvisando nella condotta del AP la più grave ipotesi criminosa prevista e punita dall'art. 71 della L. n. 685/1975". La rilevata "non modicità", inoltre, costituiva, anche alla luce degli attuali parametri normativi e giurisprudenziali, elemento rivelatore della destinazione quanto meno parziale della sostanza alla cessione a terzi, specie in assenza di oggettivi riscontri - condizioni economiche e modalità di consumo da parte del soggetto - che rendessero verosimile l'ipotesi di una rilevante scorta per uso personale".
3 - Il difensore ricorre per cassazione e denuncia "carenza, illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 673 c.p.p. e D.P.R. n. 171/93", osservando che il tribunale ha erroneamente ritenuto non modico il quantitativo di grammi 11 di hascisc e, soprattutto, che il tribunale ha errato nell'aver desunto da tale unico elemento la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, senza vagliare tutti gli elementi, emergenti dalla sentenza, che consentono di escludere la finalità di spaccio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
a - Come rileva, a ragione, il procuratore generale presso questa suprema corte nella sua requisitoria, non è ne' logicamente, ne' giuridicamente corretto affermare, come fa il tribunale, che, non essendo modico il quantitativo e non essendo stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 80 della L. n. 685 del 1975, si impone la conclusione della destinazione, anche solo parziale, della sostanza allo spaccio.
b) - Mentre, infatti, l'art. 80, appena citato, - che, come è noto, prevedeva anche la non punibilità di chi illecitamente acquistasse o, comunque, detenesse modiche quantità di stupefacente per farne uso personale non terapeutico - era ancorato, appunto, alla modica quantità, la nuova disciplina svincola la finalità di spaccio da parametri quantitativi, anche se, ovviamente, la quantità costituisce pur sempre un parametro di. valutazione, di talché non è, come si diceva, corretto basarsi sul solo mancato riconoscimento della "modica quantità" per dedurre la sussistenza del fine di spaccio, se non si tiene conto di tutti gli elementi desumibili dagli atti, in modo particolare di quelli desumibili dalla sentenza di cui si chiede la revoca.
c - È, invero, giurisprudenza di questa suprema corte che "il giudice, richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p;., della revoca di una sentenza di. condanna a seguito di,
abolitio criminis, è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i fini, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessarì all'applicazione o al diniego della disciplina dettata del suddetto art. 673 c.p.p.". (Cass., 10 maggio 1994, Macchia;
1 luglio 1994, Marinozzi).
E, interessandosi della interpretazione dell'art. 673 c.p.p. in tema di revoca della sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a seguito della procedura referendaria conclusasi con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, questa suprema corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, il giudice dell'esecuzione deve giovarsi, anzitutto, delle valutazioni compiute in motivazione dal giudice della cognizione" e che, "in caso di carenza o insufficienza delle stesse, deve integrare il giudizio espresso in sede di cognizione con proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione" (Cass., 24 maggio 1994, Casagrande, ecc.). d - Ebbene, se è vero, come sottolinea il ricorrente e come ritiene anche il procuratore generale nella propria requisitoria, che nella sentenza, della quale è stata chiesta la revoca, è scritto che "non risulta processualmente accertato in alcun modo che egli abbia spacciato quell'hascisc o che lo detenesse a fini di spaccio", se ne dovrebbe dedurre, applicando i principi appena citati, che sussistono le condizioni per la revoca.
e - La ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio affinché il giudice del rinvio vagli le suddette statuizioni che appaiono di segno nettamente contrario alle affermazioni contenute nel provvedimento.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
l'ordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2000