Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / IN05298/03 A ee 7878. A 4 A R / I T 6 . R 2 S N I . A - G R . T E .P B U R . + D B L I L L A E R A D D . T I E B S T A N T N E M S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S I 3 1 E A E T . N A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17816/01 Dott. RI Papa Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 11736 Consigliere Dott. Stefano Monaci Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Ud. 24-9-02 Dott. Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente: SU D CASS EUR SENTENZA CA NON CI 1 i 48181 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente
contro
RO AL RI FI, residente a [...] Castel del Piano;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.287/6/00 del 15-2-00. _ ! 9 29 1 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.287/6/00 del 15-2-00, emessa nella controversia instauratasi tra RO AL RI FI e 1'Ufficio Imposte Dirette di. Perugia, a seguito dell'appello dell'Ufficio, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25-6- 2001, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.17 modificatoD.P.R. n.636/72, come dall'art.8 D. P. R. n.739/81, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 L. 13-5-99, n.133, dell'art.3 co.2°bis D.L. 30-12-85, n.791, dell'art.13 co.1° L. 27-12-97, n.449, dell'art.10 2 L. 28-2-86, n.46, dell'art.2 D.P.R. n.597/73 e del D.L. 29-5-89, n.202, convertito dalla L. n.263/89, in relazione all'art.360 n. .3 c.p.c.. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per disattendere la tesi prospettata dall'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, pienamente condividendolo, si deve confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema della corretta interpretazione della norma dell'art.3, comma 2° bis D.L. n.791/85, come disposizione introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (ex plurimis, cfr. Cass.Sez.Trib.5-4-2001, n.8659; Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez.Trib. 22-11-2001, n.14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
3 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 24-9-2002 Il Presidente Il Relatore .EnricDott. RI Pa pa Dott. Francesco Ruggiero чий هاتندا IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio -4 APR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Astanfo 4