Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 09 0 0 5 / 0 2 LA CORTE SURKE MA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 18596/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.·24512 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RI OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio IC AN ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO ROMANO, giusta delega in atti;
' ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 735 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2019/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 12/10/98 - R.G.N. 690/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DI LULLO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso (ove non si voglia acquisire il fascicolo d'ufficio -Tribunale-) per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 18596/99 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 14.3.1997 il Pretore di S.Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta da OS RI con ricorso depositato il 18.5.1994, diretta ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità in relazione all'istanza amministrativa presentata 1'11.5.1992. Avverso detta sentenza l'assicurata proponeva appello chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, disposta una nuova consulenza, con sentenza depositata il 12.10.1998 respingeva l'appello osservando che la relazione peritale espletata in secondo grado aveva escluso che le patologie da cui Юрот l'appellante era affetta ne avessero ridotto la capacità lavorativa nella misura stabilita dalla legge per la corresponsione della prestazione richiesta. Per la cassazione di tale sentenza la RI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omessa i contraddittoria motivazione, la ricorrente insufficiente e sostiene che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale, il consulente tecnico nominato in grado di appello ha riconosciuto alla periziata il diritto a percepire l'assegno di invalidità a decorrere dal dicembre 1997 in quanto l'intero complesso morboso da cui questa è affetta incide sulla capacità lavorativa nella misura del 70% circa. 2 Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'appello affermando di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, secondo cui le infermità da cui è affetta la RI "non sono gravi ed incidono in misura modesta sulla capacità lavorativa e su quella di guadagno dell'interessata e sono comunque inferiori a due terzi". Osserva il Collegio che la relazione peritale del dott. Francesca Lasco, nominata dal Tribunale CTU all'udienza del 17.7.1997, di cui si rinviene una copia nel fascicolo della parte privata, ha rilevato che la RI è affetta da artrosi lombare-sacrale comportante una riduzione della capacità lavorativa "intorno al 45%", da una broncopatia cronica ostruttiva comportante una ulteriore riduzione del 35%, e da Ohai ipertensione arteriosa, con incapacità valutata al 15%; la relazione ha quindi concluso nel senso che "l'intero complesso morboso incide sull'attività lavorativa della periziata nella misura del 70% circa" e che "RI OS risulta pertanto invalida ai sensi di legge". Sulla scorta di quanto emerge dalla citata relazione peritale deve pertanto ritenersi che la decisione del Tribunale non è sorretta da adeguata e coerente motivazione, in quanto il giudice dell'appello, per un verso, dichiara di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, di cui però riporta inesattamente le conclusioni;
per altro verso, omette di spiegare le ragioni che, in contrasto con le predette conclusioni peritali, ovvero in aderenza alle diverse conclusioni del CTU nominato dal Pretore, lo hanno indotto a ritenere la RI affetta da incapacità lavorativa inferiore ai due terzi. 3 Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere inviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2 002 Il Cons. estensore Il Presidente Фітов Овропіе IL CANCELLIERE Depositato Catcheria 120 810. 2002 CANCELLERE DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA . 533 ESENTE DA N 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA