Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 7032
CASS
Sentenza 28 aprile 2000

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Massime2

Allorché nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica, è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 cod. pen.

Non può essere considerata "farmaco", agli effetti del decr. leg.vo n. 178 del 1991, la gomma da masticare, anche se venduta esclusivamente in farmacia per sue asserite proprietà preventive della carie, ed è piuttosto da assimilare ai prodotti cosiddetti cosmetici.

Commentario1

  • 1Cosmetics law e tutela del consumatore. La disciplina dei cosmetici tra persona e mercato, soluzioni contrattuali e aquiliane
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 17 gennaio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 7032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7032
Data del deposito : 28 aprile 2000

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