Sentenza 28 aprile 2000
Massime • 2
Allorché nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica, è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 cod. pen.
Non può essere considerata "farmaco", agli effetti del decr. leg.vo n. 178 del 1991, la gomma da masticare, anche se venduta esclusivamente in farmacia per sue asserite proprietà preventive della carie, ed è piuttosto da assimilare ai prodotti cosiddetti cosmetici.
Commentario • 1
- 1. Cosmetics law e tutela del consumatore. La disciplina dei cosmetici tra persona e mercato, soluzioni contrattuali e aquilianeDimt · https://www.dimt.it/ · 17 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2000, n. 7032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7032 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/04/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 521
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 04530/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di MILANO nei confronti di:
BE NC N. il 17.08.1944
NE RE N. il 27.09.1939
PO GI N. il 10.02.1950
AC NZ N. il 21.12.1946
avverso sentenza del 22.09.1999, CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti del NE e per il rigetto nei confronti degli altri:
Svolgimento del processo.
CC FR, EA NZ, RU AN HI AN e EO SA, (nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante della srl Keraunos, legale rappresentante della soc. Milanfarma, legale rappresentante della soc. HO MA EL, legale rappresentante della Corporation SA, e direttore tecnico della Keraunos), vennero rinviati a giudizio davanti al Pretore di Milano per rispondere dei seguenti reati:
A) del reato di cui agli articoli 110 e 81 c.p. e 5 lettere d) e g) della legge n. 283/62:
B) del reato di cui agli articoli 110 e 81 c.p. e 23 d.l.vo 178/91;
C) del reato di cui agli articoli 110 e 81 c.p. e 444 c.p.. Le imputazioni erano scaturite dalla messa in commercio, e dalla - distribuzione, per il consumo, da parte delle società menzionate, di gomme da masticare denominate "Blanx MM, le quali, secondo l'accusa, in quanto contenenti fluoruro di sodio e acido usnico, additivi chimici in quantità eccessiva (con riferimento al primo) ovvero non consentiti (con riferimento al secondo), dovevano considerarsi come nocive, in contrasto con le norme sui medicinali, e pericolose per la salute pubblica.
Con sentenza 30.10.1998 il Pretore di Milano ha assolto da tutte le imputazioni ascrittegli il EO per non avere commesso il fatto;
ha assolto gli altri imputati dal reato sub b) perché il fatto non sussiste;
li ha invece condannati, con la concessione delle attenuanti generiche, per il reato sub c) in esso assorbito quello sub a) alla pena di tre mesi di reclusione e lire 1.300.000 di multa, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria di lire 6.750.000.
Con sentenza 22.09.1999 la Corte d'appello di Milano ha assolto il RU perché il fatto non costituisce reato;
ha concesso agli altri imputati che erano stati condannati dal Pretore la non menzione della condanna, ed ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. La Corte d'appello, rispondendo ai motivi proposti dagli appellanti (difensori e P.M.) ha, tra l'altro, affermato:
- che la AX IS doveva considerarsi "alimento";
- che tale alimento doveva considerarsi nocivo perché contenente additivi chimici in quantità eccessiva o, addirittura, non consentiti;
- che entrambe le contravvenzioni previste dalle lettere d) e g) dell'articolo 5 della legge 283/62 dovevano ritenersi assorbite nel più grave delitto ritenuto sussistente (vale a dire nella fattispecie criminosa di cui agli articoli 444-452 c.p.);
- che il prodotto posto in commercio non poteva essere considerato "farmaco" e pertanto non sussisteva il reato previsto dall'art. 23 del d..lvo 178/91.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Milano.
Nella intestazione del ricorso viene precisato che esso è proposto nei confronti di CC FR, EO SA, HI AN, EA NZ.
Senonché con riguardo alla posizione del EO, che era stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto, il ricorrente non ha poi formulato alcun motivo specifico.
Con riguardo invece alla posizione degli altri imputati, condannati in primo grado, e la cui condanna è stata confermata in appello, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale perché i reati contravvenzionali di cui all'art. 5 della legge n. 283/62 non avrebbero dovuto essere ritenuti "assorbiti" nel più grave delitto di cui all'art. 444 c.p.. Secondo il ricorrente le fattispecie criminose previste dalla legge speciale hanno una diversa oggettività giuridica rispetto a quella prevista dal codice penale, essendo dirette;
e prime a garantire la qualità degli alimenti sotto il profilo della genuinità e della loro composizione nutritiva, la seconda il bene giuridico della salute pubblica. Se mai, si sarebbe potuto ritenere assorbita l'ipotesi di cui alla lettera d) del citato art. 5, ma non anche quella di cui alla lettera g).
2) Erronea applicazione della legge penale perché avrebbe dovuto ritenersi integrato anche il reato di cui all'art. 23 del d.l.vo 178/91. Infatti, secondo il ricorrente, il prodotto posto in commercio doveva considerarsi "farmaco" soggetto quindi alla disciplina prevista per i medicinali, che, nella specie, non era stata rispettata.
Motivi della decisione.
Come già si è anticipato, il P.G. non ha formulato alcun motivo specifico riguardante la posizione del EO, il quale era stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto. Pertanto con riferimento a questo imputato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la posizione degli imputati CC, EA e HI si premette che non è più il caso di affrontare il problema relativo alla qualifica di "alimento" della gomma da masticare, posta in commercio dalle loro società. Sul punto la risposta affermativa, dei giudici di merito, sorretta da ampia, documentata, ed esauriente motivazione, non è stata oggetto di censura ed è quindi divenuta definitiva.
I problemi posti dal P.G. sono, invece, altri.
1) Innanzi tutto il ricorrente si duole del fatto che i reati di cui alle lettere d) e g) dell'art. 5 della legge n. 283/62 siano stati ritenuti assorbiti dal delitto di cui all'art. 444 c.p. ed al riguardo sottolinea come i beni giuridici protetti siano diversi e come la loro congiunta lesione integri quindi un concorso formale di reati.
L'osservazione del ricorrente però non è fondata e l'affermazione dei giudici di merito va condivisa.
1-1) Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare (si veda Cass. Sez. VI 16.11.1967, Nettis) che le norme (che individuano altrettante ipotesi contravvenzionali) di cui alle lettere d) e g) dell'art. 5 della legge n. 283/62, sono dirette alla tutela della salute dei consumatori e che, rispetto alla sua obbiettività giuridica, le contravvenzioni in questione si configurano come reati di pericolo presunto. Trattasi di una sorta di "tutela anticipata" del bene giuridico che il legislatore intende proteggere. 1-2) Questo bene giuridico può anche essere individuato sotto profili diversi e con diverse sfaccettature;
ed è per questo che il P.G. ricorrente ha creduto di poter affermare che le norme di cui alla legge speciale tutelano, anche, l'interesse alla genuinità del prodotto alimentare;
e tale interesse sarebbe diverso ed autonomo rispetto a quello relativo alla salute..
1-3) Senonché, se si guarda alle specifiche, concrete, contestazioni che sono state formulate a carico degli attuali ricorrenti, si deve concludere che, nella specie, unico ed unitario è il potenziale pericolo realizzato dalla specifica condotta che si ascrive agli imputati;
e tale potenziale pericolo si concretizza nella "distribuzione per il consumo umano" di un prodotto alimentare (gomma da masticare) genericamente, "nocivo". Infatti con riferimento alla lettera d) del citato art. 5 della legge 283/62, è stata contestata la "distribuzione per il consumo" di gomma da masticare "comunque nociva"; mentre con riferimento alla lettera g) del medesimo articolo, è stata contestata la "distribuzione per il consumo" della stessa gomma da masticare con additivi chimici o non consentiti o in eccesso. Ora: l'uso irregolare di tali additivi non incide, all'evidenza, sulla "genuinità" della gomma da masticare, bensì, ancora una volta, sulla potenziale nocività del prodotto. 1-4) Nel caso in esame gli imputati, pur realizzando una condotta che aveva tutti i connotati dei reati contravvenzionali sopra ricordati, hanno posto concretamente in pericolo la salute pubblica, (e sul punto non è più consentita discussione), così realizzando tutti gli elementi della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 444-452 c.p.. Ma tale delitto comporta la lesione (sotto il profilo del pericolo concreto) di un bene giuridico di maggior spessore, che "contiene in se" tutto il disvalore, (e lo assorbe) delle pur formalmente realizzate contravvenzioni.
(E del resto questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui l'applicabilità degli articoli 5 e 6 della legge 283/62 va esclusa, per "assorbimento" quando sussistano gli estremi della pericolosità per la salute pubblica). Ci si trova quindi di fronte ad un caso di concorso apparente di norme incriminatrici sotto il profilo della cosiddetta "specialità rispetto al caso concreto" (non esiste infatti un rapporto di specialità tra le fattispecie criminose in esame, astrattamente considerate), ovvero sotto il profilo della cosiddetta "consunzione". Conseguentemente è applicabile la sola norma che prevede il trattamento penale più severo e la cui violazione assorbe tutto il disvalore delle violazioni di cui alle norme che prevedono un trattamento penale meno severo.
2) In secondo luogo il P.G. si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia ritenuto integrato il reato di cui all'art. 23 del D.L. n.178/911 avendo escluso che il prodotto commerciato dagli imputati potesse essere definito come "farmaco"..
Secondo il ricorrente la gomma da masticare in questione, in quanto venduta "esclusivamente" in farmacia e propagandata come prodotto avente effetti terapeutici doveva considerarsi come prodotto medicinale soggetto alla specifica disciplina prevista per i farmaci. Anche questo motivo è infondato.
2-11) il Tribunale ha qualificato la gomma da masticare in questione come "alimento" e sul punto (la tesi dell'accusa era proprio questa) il P.G. non ha di certo dissentito.
Che poi il prodotto alimentare possa qualificarsi "anche" come farmaco è, nella specie, da escludere perché, al di là delle asserite proprietà medicamentose, il prodotto (come risulta dallo accertamento in fatto dei giudici di merito, non sindacabile in questa sede) non era destinato alla vera e propria "cura" di un malattia, ma poteva essere utile, se mai, come generica "prevenzione" all'insorgere di malattie, quali la carie. (La Corte, opportunamente, ha sottolineato come sulla stessa confezione fosse precisato che "i principi attivi del prodotto.... rimuovendo macchie e pigmenti di alimenti.... aiutano a combattere le cause che provocano l'insorgenza della carie" ed ha quindi precisato che il messaggio rivolto al consumatore era mirato alla funzione igienizzante, per il cavo orale, attribuita al prodotto). Quella segnalata era pertanto non una proprietà terapeutica, propria di un farmaco, bensì una proprietà preventiva, assi più vicina alle caratteristiche dei cosiddetti prodotti "cosmetici" quali ad esempio i dentifrici. 2-2) Il fatto poi che il prodotto fosse venduto, sia pure "in esclusiva", in farmacia, non muta l'intrinseca qualifica dello stesso. È ben noto che in farmacia si vendono prodotti che non sono farmaci.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del EO, e deve essere rigettato nei confronti del CC del HI e del EA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del EO. Rigetta il ricorso nei confronti del CC, del HI e del EA.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000