Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista, in relazione alla cessione di stupefacenti, dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es. una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.). Qualora, invece, ne' le modalità e circostanze dell'azione, ne' la quantità rinvenuta (nella specie: oltre 25 grammi di eroina in più confezioni) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento e, in difetto di congrua motivazione sul punto, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2003, n. 36573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36573 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1.Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
3.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
4.Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
PACE ROSARIO N. IL 07/10/1957;
avverso SENTENZA del 13/08/2002 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA:
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Genova ha applicato a PACE ROSARIO, la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il Procuratore Generale deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione all'imputato dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma 5° del d.p.r. citato e delle attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato. Il c.d. patteggiamento, regolato dagli artt. 444 e segg. del codice di rito, è un istituto processuale in base al quale il pubblico ministero e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza delle circostanze e sulla comparazione di esse, sull'entità della pena. Su questo accordo il sindacato del giudice di merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma si limita (oltre che alla valutazione di congruità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313) alla valutazione in ordine all'esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. Il sindacato della Corte di Cassazione ha margini ancor più ristretti:
il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo di reato (a meno che sia palesemente erroneo) ne' può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato.
Per quanto concerne in particolare la concessione delle attenuanti i poteri del giudice di legittimità sono analogamente ridotti: la Corte non può infatti sindacare la concessione di un'attenuante che possa implicitamente ravvisarsi nell'imputazione o sulla quale la motivazione del giudice di merito sia adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
Ma nella specie ciò non è avvenuto. Il tribunale ha recepito acriticamente l'accordo intervenuto tra le parti senza sindacare in alcun modo, motivando adeguatamente, la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma quinto del d.P.R. 309/1990 (fatto di "lieve entità").
In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione di questa attenuante può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es. una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.).
Qualora invece, come nel caso di specie, ne' le modalità e circostanze dell'azione (la sostanza risulta destinata allo spaccio) nè la quantità rinvenuta (oltre 25 grammi di eroina in più confezioni con vari gradi di purezza e in parte anche allo stato solido) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento. Il Tribunale non solo non ha motivato sulla concedibilità dell'attenuante in questione ma neppure ha affermato, in motivazione o in dispositivo, di averla concessa così violando altresì i minimi di pena previsti per il reato contestato e (formalmente) ritenuto.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 2003.