Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2003, n. 36573
CASS
Sentenza 19 giugno 2003

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In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista, in relazione alla cessione di stupefacenti, dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es. una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.). Qualora, invece, ne' le modalità e circostanze dell'azione, ne' la quantità rinvenuta (nella specie: oltre 25 grammi di eroina in più confezioni) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento e, in difetto di congrua motivazione sul punto, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza di patteggiamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2003, n. 36573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36573
    Data del deposito : 19 giugno 2003

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