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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27072 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 27072 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO p- Con sentenza del 14/7/2022 il GIP del Tribunale di Nocera inferiore ha applicato a GE ON la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ad una pluralità di reati di rapina aggravata - sia consumata che tentata -, lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma, nonché ricettazione di questa, in continuazione tra loro, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ed applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. Il GE ha proposto propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima disposizione. Premesso che l'applicazione della misura di sicurezza non rientrava nell'accordo intervenuto tra le parti, ha dedotto, quale unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente. Con requisitoria scritta del 13/2/2023 il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato. Va premesso, infatti, che secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348 - 01). Si è anche ripetutamente rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946; Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, RV. 275862). Nel caso di specie, la misura di sicurezza non risulta in alcun modo ricompresa nell'accordo intervenuto tra le parti, dal quale nemmeno risulta essere stata nominata, eppure la sentenza impugnata ha del tutto omesso di indicare le ragioni per cui si è ritenuto di applicare al GE la libertà vigilata, sicché la sentenza deve essere annullata, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza in parola, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore - sezione GIP - in diversa persona fisica. 4 L'estensore Così deciso in Roma il 3 marzo 2023
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 27072 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO p- Con sentenza del 14/7/2022 il GIP del Tribunale di Nocera inferiore ha applicato a GE ON la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ad una pluralità di reati di rapina aggravata - sia consumata che tentata -, lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma, nonché ricettazione di questa, in continuazione tra loro, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ed applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. Il GE ha proposto propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima disposizione. Premesso che l'applicazione della misura di sicurezza non rientrava nell'accordo intervenuto tra le parti, ha dedotto, quale unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente. Con requisitoria scritta del 13/2/2023 il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato. Va premesso, infatti, che secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348 - 01). Si è anche ripetutamente rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946; Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, RV. 275862). Nel caso di specie, la misura di sicurezza non risulta in alcun modo ricompresa nell'accordo intervenuto tra le parti, dal quale nemmeno risulta essere stata nominata, eppure la sentenza impugnata ha del tutto omesso di indicare le ragioni per cui si è ritenuto di applicare al GE la libertà vigilata, sicché la sentenza deve essere annullata, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza in parola, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore - sezione GIP - in diversa persona fisica. 4 L'estensore Così deciso in Roma il 3 marzo 2023