Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 21473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21473 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: ZZ PA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/11/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/11/2022, il G.u.p. del Tribunale di Frosinone ha applicato a ZZ PA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (previa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), disponendo altresì la confisca del danaro sequestrato all'imputata.
2. Quest'ultima propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del danaro in sequestro. Si censura la sentenza per disposto la confisca ponendosi in contrasto con il dato normativo, e in difetto del nesso di pertinenzialità di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen. con il reato contestato (nella specie, quello di detenzione). Si lamenta altresì l'assenza di motivazione sulla documentazione bancaria e postale prodotta a sostegno della legittimità del possesso della somma, tra l'altro (diversamente da quanto affermato in sentenza) quasi tutta in banconote di grosso taglio.
3. Con- memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità delle censure prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendo in questa sede ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01).
2. E' invece fondato il secondo ordine di doglianze. La più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01, la quale, in motivazione, ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7- bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). È peraltro noto che l'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen. è esclusa, per espressa disposizione contenuta nell'art. 85-bis T.U. Stup., qualora venga riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73: è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, con riferimento ad una contestazione alla ZZ avente ad oggetto esclusivamente una condotta di illecita detenzione (cfr. sul punto anche Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01, secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata).
3. Dall'applicazione di tali principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro, che deve essere restituita all'avente diritto. Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, confisca che annulla disponendo restituirsi il denaro sequestrato all'avente diritto. Dichiara inammissibile il ricors