Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 1334
CASS
Sentenza 10 aprile 1998

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Massime1

Nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato o di cose a esso pertinenti non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto o pertinenziale tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che , quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare (Nel caso la Corte ha ritenuto insufficiente il requisito richiesto per essere stato disposto il sequestro in relazione a "Rapporti illeciti tra lo stesso [indagato] e titolari o comunque soggetti interessati nella gestione di discoteche ubicate nel comune di Firenze e comuni limitrofi, nonché tra lo stesso e associazioni criminose straniere").

Commentario1

  • 1Notifica di un atto alla P.A. presso la sede e non presso l’avvocatura: conseguenze
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 22 settembre 2017

    IL CASO: La vicenda sottoposto all'esame della Corte di Cassazione trae origine da due appelli promossi da un cittadino nei confronti di due sentenze emesse dal Giudice di Pace avente ad oggetto l'opposizione a tre ordinanze della Prefettura di Chieti, la prima emessa per la violazione dell'art. 20 del D.Leg. 507 del 1989 e le altre due emesse per la violazione dell'art. 28 del suddetto decreto legislativo. I due appelli venivano riuniti. Il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati dal ricorrente presso la Prefettura e non presso l'Avvocatura dello Stato. Si costituiva nel giudizio la Prefettura di Chieti, la quale depositava documenti, formulava …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 1334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1334
Data del deposito : 10 aprile 1998

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