Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Non è abnorme ne' impugnabile mediante ricorso per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione l'ordinanza immotivata del giudice di pace, contenente l'invito al P.M. a formulare l'imputazione coatta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 27984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27984 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 877
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 032463/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI MASSA;
nei confronti di:
1) ZA FA N. IL 12/10/1961;
avverso ORDINANZA del 06/05/2003 GIUDICE DI PACE di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CICCHETTI NUNZIO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità dell'ordinanza;
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 06.05.2003, resa ai sensi dell'art. 17 d.lvo n. 274/2000 il giudice di pace di Massa ordinava al P.M. di formulare l'imputazione.
Ricorre il P.M. per mancanza di motivazione, siccome indica genericamente l'emergenza di elementi a carico.
Il ricorso è inammissibile.
Pur considerando l'analogia della disposizione sopra indicata con l'art. 409 c.p.p., la questione a monte consiste nell'impugnabilità o meno del provvedimento.
Tutta la giurisprudenza ruota sull'impugnazione dell'ordinanza (o del decreto) di archiviazione.
L'ordinanza di imputazione coatta non è, invece, impugnabile in quanto il comma 6 dell'art. 409 c.p.p. prevede solo il ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione e nei soli casi di violazione del contraddittorio con la parte offesa. La norma è stata estesa alle archiviazioni de plano con decreto, sempre nei casi in cui si ravvisi una violazione del contraddittorio a monte, cioè per mancata fissazione dell'udienza camerale.
Vale pertanto il principio di tassatività stabilito dall'art. 568 c.p.p.. Solo l'abnormità del provvedimento può dare luogo al ricorso per Cassazione, ma certamente è solo irritale, ma non abnorme l'ordinanza immotivata o, come nella specie, motivata genericamente. Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004