2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. )) ((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 12/06/2013, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 , nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziche' interrompe il termine di cui all' art. 22 della legge n. 689 del 1981 . ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.