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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7528 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ZO NI UC VA IO R.G.N. 36608/2025 DA AC SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN ND, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04/06/2025, della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PE AS che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2023 il Tribunale di Roma condannava ND AN alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto a Al BE AY AD AL grammi 0,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, ND AN, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione all’art. 420-bis cod. pen., per omessa traduzione dell’imputato dichiarato erroneamente assente, e vizio di motivazione, con conseguente nullità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato. In sintesi, il ricorrente lamenta che la difensa aveva chiesto la trattazione orale del procedimento di secondo grado e, all’udienza del 07/04/2025, il dibattimento era stato rinviato alla successiva udienza del 04/06/2025, disponendo la traduzione dell’imputato detenuto;
in quest’ultima udienza, l’imputato veniva dichiarato erroneamente assente ex art. 420-bis cod. proc. pen. e si procedeva in assenza dello stesso, sebbene non tradotto, non ricorrendo alcuno dei casi per dichiarare l’assenza dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e vizio di motivazione sul punto. In sintesi, la difesa lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito giustificato il diniego per l’assenza di elementi di segno Penale Sent. Sez. 3 Num. 7528 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: IO VA Data Udienza: 28/01/2026 positivo valutabili, senza tener conto della modesta gravità del fatto, della rudimentalità della condotta e del basso dato ponderale.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Giancarlo Di Giulio, difensore di fiducia dell’imputato, con la quale si insiste nei motivi di ricorso proposti, ribadendo che l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato nel giudizio di secondo grado emessa all’udienza del 04/06/2025 era nulla perché l’imputato non era stato tradotto, nonostante il difensore avesse chiesto la trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo, conseguentemente, assorbito. Risulta, infatti, dall’accesso al fascicolo processuale, consentito in ragione della dedotta violazione di una norma processuale, che, avendo il difensore richiesto la trattazione orale del procedimento ed avendo dichiarato all’udienza del 7 aprile 2025 che il proprio assistito, odierno ricorrente, si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, la Corte territoriale ha rinviato all’udienza del 4 giugno 2025, disponendo la traduzione dell’imputato. Alla successiva udienza, in cui l’imputato è dichiarato assente nel relativo verbale, si è proceduto alla discussione del giudizio di appello ed è stata pronunciata sentenza, senza che vi sia traccia di alcun adempimento in esecuzione della disposta traduzione dell’imputato. Dalla verifica della posizione giuridica emergente dalla banca dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risulta che il ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma il 16 settembre 2024, in conseguenza della inammissibilità del ricorso per cassazione dichiarata dalla Suprema Corte l’11 marzo 2025, già in regime di arresti domiciliari per quella causa, è rimasto in restrizione domiciliare in esecuzione del provvedimento di cumulo, emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma in data 01/04/2025, per poi proseguire l’espiazione in carcere dal 5 giugno 2025, avendo l’Ufficio di sorveglianza di Roma disposto la sospensione provvisoria del regime di detenzione domiciliare. In definitiva, alla data del 4 giugno 2025, in cui è stata celebrata l’udienza di discussione del presente procedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma, l’imputato, dichiarato assente nel verbale di udienza, si trovava in realtà in restrizione domiciliare, valevole ai fini della espiazione della pena, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in esecuzione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso in data 01/04/2025 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma. Lo stato di restrizione domiciliare per altra causa era stato tempestivamente comunicato alla Corte territoriale, che ne aveva disposto la traduzione alla precedente udienza del 7 aprile 2025, per poi dichiararne però erroneamente l’assenza nella successiva udienza del 4 giugno 2025, in cui ha avuto luogo la discussione del processo ed è stata pronunciata sentenza. Sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio di secondo grado in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti.
2. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi il giudizio di secondo grado svolto nell'assenza dell'imputato pure legittimamente impedito, perché detenuto agli arresti domiciliari, ma non tradotto, con 2 conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VA IO ALDO ACETO 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PE AS che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2023 il Tribunale di Roma condannava ND AN alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto a Al BE AY AD AL grammi 0,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, ND AN, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione all’art. 420-bis cod. pen., per omessa traduzione dell’imputato dichiarato erroneamente assente, e vizio di motivazione, con conseguente nullità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato. In sintesi, il ricorrente lamenta che la difensa aveva chiesto la trattazione orale del procedimento di secondo grado e, all’udienza del 07/04/2025, il dibattimento era stato rinviato alla successiva udienza del 04/06/2025, disponendo la traduzione dell’imputato detenuto;
in quest’ultima udienza, l’imputato veniva dichiarato erroneamente assente ex art. 420-bis cod. proc. pen. e si procedeva in assenza dello stesso, sebbene non tradotto, non ricorrendo alcuno dei casi per dichiarare l’assenza dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e vizio di motivazione sul punto. In sintesi, la difesa lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito giustificato il diniego per l’assenza di elementi di segno Penale Sent. Sez. 3 Num. 7528 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: IO VA Data Udienza: 28/01/2026 positivo valutabili, senza tener conto della modesta gravità del fatto, della rudimentalità della condotta e del basso dato ponderale.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Giancarlo Di Giulio, difensore di fiducia dell’imputato, con la quale si insiste nei motivi di ricorso proposti, ribadendo che l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato nel giudizio di secondo grado emessa all’udienza del 04/06/2025 era nulla perché l’imputato non era stato tradotto, nonostante il difensore avesse chiesto la trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo, conseguentemente, assorbito. Risulta, infatti, dall’accesso al fascicolo processuale, consentito in ragione della dedotta violazione di una norma processuale, che, avendo il difensore richiesto la trattazione orale del procedimento ed avendo dichiarato all’udienza del 7 aprile 2025 che il proprio assistito, odierno ricorrente, si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, la Corte territoriale ha rinviato all’udienza del 4 giugno 2025, disponendo la traduzione dell’imputato. Alla successiva udienza, in cui l’imputato è dichiarato assente nel relativo verbale, si è proceduto alla discussione del giudizio di appello ed è stata pronunciata sentenza, senza che vi sia traccia di alcun adempimento in esecuzione della disposta traduzione dell’imputato. Dalla verifica della posizione giuridica emergente dalla banca dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risulta che il ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma il 16 settembre 2024, in conseguenza della inammissibilità del ricorso per cassazione dichiarata dalla Suprema Corte l’11 marzo 2025, già in regime di arresti domiciliari per quella causa, è rimasto in restrizione domiciliare in esecuzione del provvedimento di cumulo, emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma in data 01/04/2025, per poi proseguire l’espiazione in carcere dal 5 giugno 2025, avendo l’Ufficio di sorveglianza di Roma disposto la sospensione provvisoria del regime di detenzione domiciliare. In definitiva, alla data del 4 giugno 2025, in cui è stata celebrata l’udienza di discussione del presente procedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma, l’imputato, dichiarato assente nel verbale di udienza, si trovava in realtà in restrizione domiciliare, valevole ai fini della espiazione della pena, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in esecuzione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso in data 01/04/2025 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma. Lo stato di restrizione domiciliare per altra causa era stato tempestivamente comunicato alla Corte territoriale, che ne aveva disposto la traduzione alla precedente udienza del 7 aprile 2025, per poi dichiararne però erroneamente l’assenza nella successiva udienza del 4 giugno 2025, in cui ha avuto luogo la discussione del processo ed è stata pronunciata sentenza. Sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio di secondo grado in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti.
2. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendosi il giudizio di secondo grado svolto nell'assenza dell'imputato pure legittimamente impedito, perché detenuto agli arresti domiciliari, ma non tradotto, con 2 conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VA IO ALDO ACETO 3