Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
0 48 02/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 17494/01 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 10873 Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Rep. 1100 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZION. ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.ss. sul ricorso proposto da: • APR. 212002 ER GE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIES. P.ZZA A. IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, difeso dall'avvocato MICHELE ROCCELLA, giusta delega in atti;
077 1.1500 ricorrente CANCELLE
contro
SALVATORE, elettivamente ER domiciliato in 6042000 ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRE' che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente2002 24 avversO la sentenza n. 6994/00 della Corte suprema di -1- cassazione di ROMA, depositata il 26/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocate + lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI con le quali si chiede che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile. -2- ORDINAN Z A LA CORTE Premesso che: -con sentenza n.6994/00 questa Suprema Corte accoglieva il ricorso principale proposto da OS RE avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.359/98 del 13/3 - 12/5/1998 cassando la sentenza impugnata con rinvio alla stessa corte d'appello per nuovo esame;
- che con la medesima pronunzia il Supremo Colegio dichiarava, invece, improcedibile il ricorso incidentale proposto da OS AN, osservando al riguardo che: a) costui, dopo avere notificato in data 2/11/98 il suo ricorso incidentale al ricorrente principale RE OS, non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il detto ricorso, come risultava dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria;
b) il ricorrente principale RE OS, con controricorso debitamente iscritto a ruolo, aveva chiesto che il ricorso incidentale fosse dichiarato improcedibile per effetto dell'omesso deposito entro il termine di legge;
c) nel giudizio di cassazione, quando il difensore non abbia provveduto a costituirsi mediante iscrizione a ruolo del ricorso e la controparte abbia chiesto, iscrivendo a ruolo apposito controricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile;
- che contro la suddetta pronunzia AN OS ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art.391 bis c.p.c. col quale ha dedotto che, dopo la notificazione del ricorso incidentale alla controparte (avvenuta il 2/11/98), egli aveva provveduto, in data 17/11/1998, a spedire a mezzo posta, con piego raccomandato R.R., l'atto debitamente notificato ed i documenti necessari all'icrizione a ruolo ( come risultava dalla ricevuta di spedizione allegata), ma 4 l'avviso di ricevimento non gli era mai pervenuto;
gli era invece pervenuto l'avviso di ricevimento di altro plico, spedito in data 20/11/1998 contenente documentazione integrativa del ricorso incidentale;
che egli aveva avuta notizia dell'esito del proprio ricorso incidentale soltanto quando era stato citato a comparire da RE OS davanti al giudice di rinvio;
che sporto reclamo all'ufficio postale, aveva avuto certificazione della mancata consegna del plico spedito il 17/11/1998; -che, secondo il deducente, tale situazione di fatto integra gli estremi dell'errore di fatto nella lettura de atti interni al giudizio di cassazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c., in quanto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., il deposito si ha per avvenuto al momento della spedizione del plico raccomandato e l'attestazione delle poste sulla data di ricezione del plico acquista valenza di che il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso atto interno al giudizio di cassazione;
per revocazione venga dichiarato inamissibile per difetto di motivi idonei ex che l'intimato RE OS ha resistito con controricorso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibie o, comunque, rigettato;
art.395 c.p.c.; - che il ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva;
L'errore di fatto di cui all'art.395 n.4 c.p.c. è un errore di percezione, una svista materiale che induce il giudicante ad affermare l'esistenza o l'inesistenza Osserva: di un fatto. Nella specie la Corte non ha attribuito alla certificazione negativa del mancato deposito degli atti un significato diverso da quello che essa aveva, Nè gli effetti della stessa possono essere invalidati dalla documentazione che in 5 questa sede viene prodotta e che non dimostra in ogni caso come espietate le formalità richieste dall'art.369 c.p.c. come richiamato dall'art.371 c.p.c. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.102,00 di cui milie , euro per onorari. Roma, 9 gennaio 2002 Il presidente Аракот IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 10 129.11 AGENCIA DEL ENTRATE ROMA 2 Registrato in doth 461U. 2002 Sorle.4 456T 20,66 ai 26205 versate C. 149.77 CENTOQUARANTANOVE (77) TOT/19,77 (euro p. (Dots LIFPO) 35781 Respars 02 4 0 1