Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione della parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/1999, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 26.10.1999
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. " OR MP " N. 3440
3. " LUCIANO DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
4. " DO DI VI " N. 9477/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO UA, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 3.12.98 del Tribunale di sorveglianza di BOLOGNA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Letta la requisitoria scritta in data 31.7.99 del Sost. Proc. Gen. Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Con ordinanza 3.12.98 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di riabilitazione ex art. 179 cp avanzata da LO UA (con riguardo alle sentenze 23.12.83 della Corte d'appello di Venezia e 17.7.89 della Corte d'appello di Torino), sottolineando in motivazione: come l'LO non avesse adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (tra le altre le spese di giustizia del processo penale Corte di Appello di Torino 17.7.89), "senza trovarsi nella condizione per la remissione del debito e non potendo il pagamento pro quota soddisfare l'obbligazione solidale rimasta inadempiuta".
Proponeva ricorso per Cassazione l'LO, deducendo: 1) "violazione dell'art. 179 c. 2 n. 2 cp"; 2) "violazione dell'art. 606 c. 1 cpp per mancanza di motivazione": non sarebbero state adeguatamente contestate le ragioni da esso ricorrente addotte a dimostrazione del proprio "eccezionale impegno, mediante l'erogazione di ingenti somme, diretto ad assolvere per quanto possibile... tutte le obbligazioni di cui era debitore verso l'erario". Con requisitoria scritta in data 31.7.1999 il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta dal Procuratore generale si legge testualmente:
"Il Procuratore generale, letti gli atti, ritiene che sia fondato il ricorso proposto da LO UA avverso l'ordinanza 3.12.98 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna gli ha negato il beneficio della riabilitazione con riguardo alla sentenza 23.12.83 della Corte d'appello di Venezia e 17.7.89 della Corte d'appello di Torino".
"Invero, quanto all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla commissione del reato, va ricordato che, in tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass. Sez. I, sent. 3794 del 3.11.93, imp. Fusco, in Riv. 195.452); e allora risulta evidente come l'attivazione in parola vi sia stata, avendo il ricorrente dimostrato in concreto di aver pagato in parte il debito che, con riguardo alla sentenza emessa dalla corte d'appello di Torino, è di natura solidale". "Spettava, quindi, al giudice di merito indicare le ragioni in forza delle quali tale adempimento, si ripete parziale ma a fronte di un debito almeno in parte solidale, non fosse sintomo di quel ravvedimento che è il presupposto della concessione del beneficio in parola (giur.za Corte Cost.le)".
Le argomentazioni del Procuratore generale - corrette ed esaurienti - sono integralmente condivisibili.
Si impongono, dunque, l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1999