Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di gioco d'azzardo, il denaro che a norma dell'art.722 cod. pen. deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel giuoco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello "esposto" a tal fine, vale a dire quello che, sebbene trovato in tasca al giocatore - perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte delle forze dell'ordine o perché ancora non impiegato nel giuoco - deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad esso destinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 4/12/1998
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N.3734
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N.21904/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Milano;
avverso la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Milano, in data 10 Febbraiò98, nei confronti di:
KH GH, nato in [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. A. Albano, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio nel punto della confisca e con rinvio in quello della omessa applicazione della pena accessoria;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Milano in data 10/02/'98 KH NA veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di L. 200.000 di ammenda quale colpevole del reato previsto dagli artt. 112 co. 1 e 2 e 720 n. 2 c.p., del quale era chiamato a rispondere per essere stato colto, il 17/XI/'95, all'interno dell'esercizio pubblico denominato "Picnic", sito in Corso Lodi 130 di Milano, mentre prendeva parte, con più di altre cinque persone, ad un giuoco d'azzardo.
Con la stessa sentenza il Pretore ordinava la restituzione, all'avente diritto, della somma di denaro in sequestro. Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
che la responsabilità dell'imputato, in ordine alla contravvenzione ascrittagli, emergeva dalla testimonianza del verbalizzante il quale lo aveva visto prendere parte, verso le ore 1,30 della notte, ad un giuoco d'azzardo unitamente a parecchie altre persone nel piano inferiore del detto circolo;
che la tesi difensiva, secondo cui l'imputato si sarebbe trovato colà solo per passare un po' di tempo ma non per giocare, doveva essere disattesa anche perché addosso a lui era stata trovata la somma di L. 750.000, evidentemente destinata al giuoco, il cui possesso egli non aveva saputo giustificare in altra plausibile maniera.
Avverso i punti di tale decisione concernenti la omessa confisca del denaro in sequestro e la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Deduce in particolare il ricorrente che, avendo il Pretore ritenuto essere - la somma di denaro della quale l'imputato è stato trovato in possesso - destinata al giuoco d'azzardo o frutto di vincita nel corso di esso, della stessa, a mente dell'art. 722 c.p., avrebbe dovuto essere ordinata la confisca, in tal caso obbligatoria e che alla condanna per il reato del quale l'imputato è stato dichiarato colpevole avrebbe dovuto seguire, secondo la norma di legge da ultimo richiamata, la pubblicazione della sentenza. Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Invero, il denaro che a norma dell'art. 722 c.p. deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel giuoco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello "esposto" a tal fine, vale a dire quello che, sebbene trovato in tasca al giocatore - perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte dei tutori dell'ordine o perché ancora non Impiegato nel giuoco - deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad esso destinato (v. conf. Cass. Sez. III, 15/I/'86, Terracciano ed 8/III/'85, Lencioni).
In conseguenza, avendo - nel caso in specie - il Pretore ritenuto espressamente che il denaro del quale l'imputato era stato trovato in possesso fosse destinato al giuoco d'azzardo e per esso "esposto", dello stesso avrebbe dovuto essere ordinata la confisca, in tal caso obbligatoria ai sensi dell'ultima parte dell'art. 722 c.p.. Stante la obbligatorietà della misura di sicurezza patrimoniale di che trattasi, la cui applicazione non comporta l'esercizio di alcun potere discrezionale, essa può essere disposta in questa sede, previo annullamento senza rinvio, nel punto relativo, della decisione impugnata.
Questa, invece, deve essere annullata con rinvio nel punto della omessa applicazione, a norma dello art. 722 c.p., della pena accessoria della pubblicazione della sentenza che, per legge, consegue alla condanna per il reato di cui all'art. 720 c. p..
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Milano, in data 10/02/'98, nei confronti di KH NA, senza rinvio nel solo punto della omessa confisca della somma di L. 750.000 in sequestro, confisca che dispone e, con rinvio alla Pretura Circondariale di Milano, nel punto della omessa applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999