Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2001, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L A E IT N 6 A 8 O IC I 1 9 Z L 1 e066394 / A BB A I 4 / R U R 6 T P 2 S A & I . T .R G . U E N .P R B D - I 044 0 9 /0 1 L A R E . L T D D NOME DEL OPO ORTAL L I A E S T . N A B E N I S A E T ORT UT R I S Oggetto E A E 1 3 T 1 SEZIONE “TRIBUTARIA A . Tributaria N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 18551/99 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 9484 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.19/10/00 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 20 MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE VENETO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
N. ET ROBERTO;
- intimato avverso la sentenza n. 202/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2000 1737 06/07/98; -1- " udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Mario udienza del 19/10/00 dal CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. N -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 6 luglio 1998 n.202/15/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto ha riformato la pronuncia di primo grado ed accolto il ricorso del sig. TO TE avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate sulla indennità per ferie non godute corrisposte dal datore di lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso la amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. In sostanza la Amministrazione sostiene che la indennità per ferie non godute rientra nell'ampia nozione di reddito da lavoro dipendente delineata dall'art. 46 del D.P.R. 917/1986. Il motivo merita accoglimento alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui la indennità per ferie non godute corrisposta dal datore di lavoro ha natura retributiva ed è perciò assoggettata IRPEF in base agli artt. 46 e 48 del M D.P.R. 917/1986 (Cass. 11 gennaio 2000 n.206 si vedano le sentenze n.7202 del 9 luglio 1999; n.7188 del 9 luglio 1999; 4835 del 19 maggio 1999; n.4134 del 26 aprile 1999; n.7868 del 21 settembre 1994). E' possibile concludere la controversia in forza dell'art. 384 c.p.c. Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso iniziale del contribuente. Compensa fra le parti le spese di giudizio. E Così deciso nella camera di consiglio della N A O I I Z R A A sezione tributaria il 19 ottobre 2000. R 5 T 6 T 8 . S U 9 I N 1 B / - G I 4 E / R B R 6 T . 2 L . A L Il Relatore R A . D P . . E B D A T A I L m ch T N R E E 1 D E S 3 I T 1 S A N . E N M S I A IL CANCELLIERE C1 OC IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE IS