CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36814 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il difensore del ricorrente, avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 1 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di TE PI per il reato di omicidio stradale, così riqualificati i fatti originariamente contestati come omicidio volontario (capo A) e come contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B) e aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di assise di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2021, Penale Sent. Sez. 5 Num. 36814 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio volontario (capo A) e per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, ritornando all'originaria loro qualificazione giuridica, e aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per ciascuno dei due reati. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34032 del 2022, ha annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di cui al capo B) ed alla quantificazione del danno in favore delle parti civili, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di a-Polì decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 34032 del 2022 - della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 14 maggio 2021, ha riqualificato come contravvenzione di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 186, comma 2-bis, e 186, comma 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1992 il fatto originariamente contestato come reato ex art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. cit. e ha rideterminato la pena per detto reato in mesi tre di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. Ha altresì revocato le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TE PI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avendo la Corte di assise di appello ridotto di un terzo la pena, mentre la disposizione sopra citata prevede che la pena per le contravvenzioni sia ridotta della metà. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 107, prevede che la pena sia ridotta della metà se si procede per una contravvenzione. In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218). La Corte di assise di appello, nel rideterminare la pena in mesi tre di arresto 2 ed euro 1000,00 di ammenda, ha ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato la pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Sussiste, quindi, la violazione lamentata. Né la riduzione di un terzo può trovare giustificazione nella continuazione con il delitto di omicidio, che non è stata ritenuta sussistente. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 750,00 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo B), che ridetermina in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 750,00 di ammenda. Così deciso il 12/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il difensore del ricorrente, avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 1 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di TE PI per il reato di omicidio stradale, così riqualificati i fatti originariamente contestati come omicidio volontario (capo A) e come contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B) e aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di assise di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2021, Penale Sent. Sez. 5 Num. 36814 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio volontario (capo A) e per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, ritornando all'originaria loro qualificazione giuridica, e aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per ciascuno dei due reati. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34032 del 2022, ha annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di cui al capo B) ed alla quantificazione del danno in favore delle parti civili, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di a-Polì decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 34032 del 2022 - della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 14 maggio 2021, ha riqualificato come contravvenzione di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 186, comma 2-bis, e 186, comma 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1992 il fatto originariamente contestato come reato ex art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. cit. e ha rideterminato la pena per detto reato in mesi tre di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. Ha altresì revocato le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TE PI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avendo la Corte di assise di appello ridotto di un terzo la pena, mentre la disposizione sopra citata prevede che la pena per le contravvenzioni sia ridotta della metà. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 107, prevede che la pena sia ridotta della metà se si procede per una contravvenzione. In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218). La Corte di assise di appello, nel rideterminare la pena in mesi tre di arresto 2 ed euro 1000,00 di ammenda, ha ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato la pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Sussiste, quindi, la violazione lamentata. Né la riduzione di un terzo può trovare giustificazione nella continuazione con il delitto di omicidio, che non è stata ritenuta sussistente. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 750,00 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo B), che ridetermina in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 750,00 di ammenda. Così deciso il 12/07/2023.