Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM L P OLO ALIA61 74/0 1 LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRISTA-RISARCIMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE DEL DANNO CONCORSE DEL FATTO COLPOSO DEL Crtaitor ODEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNEGGUTO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente- R.G.N. 1656/99 Cron.13722 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. 2244 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 11/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S E NTEN ZA 300 per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE -- LE IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA TRAICA GIULIA, difeso dall'avvocato RIMPICI SALVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG509175
contro
PACE ERASMO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA presso lo studio dell'avvocatoA. IMPERATORE 22, POTTINO GUIDO, difeso dagli avvocati ZAGARELLA FABRIZIO, CANGEMI NATALE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 36 avverso la sentenza n. 254/98 della Corte d'Appello di -1- PALERMO, depositata il 30/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato RIMPICI Salvino, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato POTTINO Guido solo domiciliatario per il resistente, sprovvisto di delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto SS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.1656/99 Oggetto: Proprietà-risarcimento del danno concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 maggio 1988 PA AS conveniva davanti al tribunale di AP EN EP, denunciando violazioni di norme sulle distanze legali tra edifici ed antisismiche, commesse dal convenuto nella realizzazione di una costruzione in aderenza a quella preesistente di n. .52; esso attore, in S.Vito Lo Capo, Via Abruzzi chiedeva, pertanto, la condanna del EN alla demolizione se possibile, all'adeguamento dell'edificio alla normativa antisismica, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alle accertate violazioni. Con sentenza in data 27 marzo 1996, l'adito tribunale, decidendo la causa in contumacia del convenuto, condannava lo stesso al risarcimento dei danni in favore di PA AS, liquidandoli nell'importo di lire 20.000.000, oltre interessi legali e spese. Proposto appello principale dal EN ed appello diincidentale dal PA, la corte di 2 Palermo, con sentenza depositata il 30 marzo 1998, ha rigettato il primo, condannando il EN alle spese del giudizio, e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha disposto la correzione dell'errore materiale costituito dall'omissione, nel dispositivo della sentenza impugnata, della statuizione della motivazione concernente la condanna del Valente al tompagnamento delle pareti sprovviste, indicate nella sentenza stessa. Il giudice di appello ha deciso nei termini ora che, riportati, in quanto ha ritenuto contrariamente all'assunto dell'appellante, le pretese pattuizioni intervenute con l'appellato, per la realizzazione dell'edificio in aderenza al fabbricato di quest'ultimo, non valessero ad escludere il comportamento antigiuridico del EN, fonte del diritto al risarcimento dei danni in favore del vicino, atteso che la realizzazione, nella fattispecie, del c.d. giunto imposto dallatecnico tra le costruzioni era normativa antisismica, la quale non è suscettibile di essere derogata da eventuali accordi tra le parti. Ne deriva che sono irrilevanti, per la corte palermitana, i mezzi istruttori richiesti 3 dall'appellante, per provare la sussistenza di un accordo tra le parti ai fini della realizzazione delle costruzioni in aderenza. На ritenuto, poi, lo stesso giudice che la effettuata dalliquidazione equitativa del danno tribunale nell'importo di lire 20.000.000 è incensurabile, atteso che, una volta accertata la sussistenza del danno in dipendenza del diminuito valore dell'immobile, per la situazione di pericolo della mancata venutasi a creare a causa il ricorso ai realizzazione del giunto tecnico, criteri equitativi per la quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1226 C.A.C. era inevitabile. L'importo come sopra liquidato dal primo giudice è da ritenersi, comunque, per la corte palermitana equo. Ricorre per la cassazione della sentenza EN EP, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso PA AS. hy MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in 4 relazione all'art.345 u.p. c.p.c., per la mancata ammissione dell'interrogatorio deferito a PA AS con l'atto di appello, tendente ad ottenere la confessione dello stesso in ordine alla richiesta da lui fatta al EN di costruire in aderenza, e della prova per testi, volta a provare che "il tetto/terrazzo delle due unità immobiliari è unico perché venne realizzato in un'unica gittata la sua copertura, su richiesta del PA". La prova, se ammessa ed espletata, sarebbe servita, quindi, a dimostrare non la liceità dell'accordo ( di non realizzare il giunto tecnico e di costruire in aderenza), ma la immoralità della domanda di risarcimento. 2) violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione all'art.1227 c.c.-Omessa motivazione ed illogicità, per non avere tenuto conto, i giudici, nel liquidare i danni in via equitativa, della responsabilità del "creditore" PA nell'evento del danno e per non aver indagato sulla "colpa" di lui, avuto riguardo, tra l'altro, alla circostanza che la cos truzione in aderenza, con la eliminazione del giunto, sarebbe servita a dare anche una del PA, che eramaggiore stabilità alla casa stata costruita in tufi. 5 E' infondato il primo motivo del ricorso, avendo ritenuto ben а ragione, la corte di appello, irrilevanti le prove per interrogatorio e per testi d deotte dall'odierno ricorrente, al fine di dimostrare sostanzialmente che il PA, odierno resistente, era d'accordo a che esso EN realizzasse la sua costruzione in aderenza, posto che siffatto tipo di costruzione senza il c.d.giunto tecnico non era consentito dalle norme antisismiche, applicabili nella zona, alle quali, come è noto, e come ha spiegato anche quel giudice, non è possibile derogare a mezzo di pattuizioni tra privati. D'altra parte, è lo stesso ricorrente ad ammettere che le asserite pattuizioni intervenute con il PA, per la realizzazione della costruzione senza giunto tecnico ed in aderenza al fabbricato del secondo, non sarebbero servite ad eliminare il carattere di illiceità dell'accordo, ma soltanto 1' immoralità della domanda di risarcimento>; il A che equivale a dire, ed а riconoscere, in buona sostanza, che ogni preteso accordo intervenuto tra le parti non avrebbe potuto esimere, comunque, il EN dal realizzare il giunto tecnico, previsto dalla legge proprio ed in primis per la si curezza 6 degli edifici vicini. l'antigiuridicità del suo Di qui, dunque, percomportamento, inosservanza di norme -inderogabili poste anche a tutela dei privati nel caso, di PA AS con conseguente sua responsabilità per i danni subiti da quest'ultimo. Per concludere sul primo motivo, deve ritenersi, in definitiva, che le pretese violazioni di legge con lo stesso denunciate non sussistono. Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo al secondo motivo, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione circa la mancata applicazione, nella fattispecie, ai fini del risarcimento dei danni e della determinazione di questi, dell'art.1227 c.c., sul concorso del fatto colposo del creditore, cioè del PA, che era stato dedotto dall'appellante con riferimento all'asserito consenso dato dallo stesso alla costruzione in aderenza, all'affidamento che vi aveva fatto esso EN ed al successivo oth "ripensamento" del primo, che promuoveva, poi, il presente giudizio proprio per il fatto della realizzata costruzione in aderenza e per chiedere, quindi, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di questa. 7 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione a tale motivo, demandandosi al giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio, di accertare e stabilire se sia applicabile, nella concreta fattispecie, la norma di cui sopra, invocata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Palermo. 109T 250.000 Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2001 60000 210000 Il consigliere est. (Dr.Olindo Schetting) Il presidente (Dr. FrancCancesco Cristarella Orestano) Co ll in IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1TIL CANGELL!! Co UFFICIO DELLE ENDBAL 18 SET. 200T CMA 2 Registrato in Cata 41205 110.000 al n trecentodisch a (lire ) p. 11 Dirigente Alger pervizi (Dott.ssa Maria C OCTELIPPO) Il Responsabile Size Giudiziari (Dr. M. ACCICHINI