Sentenza 2 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA A 0 144 4 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti L.3000 il-2 FEB. 2001 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 14390/1998 Dott. Rosario De Musis Presidente 66 Lupi Fernando -Consigliere 66 Luciano Vigolo 66 Rep. 66 Cron. 3145 66 Attilio Celentano 66 Ud. 23.11.2000 66 Pasquale Picone Relatore E VARIE DCVI ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto I NIC da FERROVIE DELLO STATO – Società di Trasporti e Servizi per Azioni- - in persona del procuratore Maria Teresa Fantola, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Enzo Morrico che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
4830 -ricorrente-
contro
IO PE, elettivamente domiciliato in Roma, Vile delle Milizie, i n. 1, presso l'avv. Domenico Garofalo che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 2532 in data 12 giugno 1998 (R.G. 1340/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Nicola Corbo per delega dell'avv. Morrico;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda del lavoratore dipendente PE TT di inquadramento nella quarta categoria, profilo professionale di applicato, a far data dall'1.1.1989. Il TT aveva dedotto di essere stato inquadrato nella seconda categoria con profilo professionale di manovale ed assegnazione allo svolgimento del compito di "ripartizione di documenti", ma, in realtà, dall'agosto del 1988 aveva svolto compiti propri della quarta categoria. Il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, l'eccezione di giudicato sulla quale aveva insistito l'appellante. Ha rilevato al riguardo che, anche ad ammettere che non si fosse verificata decadenza per effetto della tardiva costituzione del 2 convenuto nel giudizio di primo grado, l'eccezione non aveva fondamento perché oggetto del precedente giudizio era stato un diverso periodo di tempo e la pronunzia di rigetto della pretesa di inquadramento del TT non si fondava sopra una valutazione della consistenza professionale delle mansioni svolte ma sul fatto che mancavano le condizioni perché il diritto potesse dirsi maturato. Ha, quindi, rilevato che l'appellante, senza muovere contestazioni in ordine alla corrispondenza delle mansioni svolte dal TT con quelle della 4^ categoria - come del resto emerso dall'istruzione probatoria sosteneva che le mansioni proprie della 3^, 4^ e 5^ erano tutte comprese nella seconda area professionale del f contratto collettivo, sicché non individuavano diversi profili professionali ma solo posizioni retributive, secondo un sistema di progressione per mera anzianità. Senonché, ha osservato il Tribunale, l'appellante aveva svolto tali argomentazioni con riferimento al contratto collettivo 1990/1992, ma il TT aveva rivendicato l'inquadramento sulla base dell'art. 41, 1°, comma, del c.c.n.l. 17.2.1988, con decorrenza precedente l'entrata in vigore del nuovo sistema delle aree professionali. Infatti, egli aveva diritto all'inquadramento nella 4^ categoria a decorrere dall'1.1.1989. La cassazione della sentenza è chiesta dalla società Ferrovie dello Stato per due motivi. Resiste con controricorso PE TT. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il Tribunale respinto l'eccezione di giudicato senza considerare che nel giudizio precedente fra le stesse parti era stata accertata la mancanza dei requisiti previsti dalle norme contrattuali per l'attribuzione della 3 qualifica rivendicata, tenuto conto che le mansioni di commesso comprendevano sia il servizio di anticamera che quello di ripartizione dei documenti.
2. La Corte osserva preliminarmente che il Tribunale, sebbene si sia posto il problema con l'espressione "quand'anche l'eccezione di giudicato non si ritenga in senso stretto", non ne ha tratto conseguenze sul piano della decadenza per tardività ed ha proceduto al suo esame nel merito. Pertanto, non vi è dubbio che abbia ritenuto ritualmente introdotta nel giudizio l'eccezione stessa, sicché della questione di rito non può discutersi in questa sede in difetto di ricorso incidentale della parte interessata.
3. Il motivo di ricorso è sul punto inammissibile prima che infondato. Contrappone alla lettura che il Tribunale ha dato del giudicato - periodo diverso e, soprattutto, assenza di una valutazione circa la corrispondenza delle mansioni alla qualifica rivendicata - l'interpretazione che secondo il ricorrente sarebbe quella corretta, ma senza specificare i reali contenuti della controversia e del giudicato che l'ha definita, così impedendo alla Corte di verificare se il Tribunale sia incorso in errori giuridici o in vizi della motivazione.
4. Il secondo motivo denunzia erronea interpretazione dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale 1990-1992 e dell'art. 33 del contratto collettivo nazionale 1987-1989, violazione degli art. 2103, 1362 ss. c.c., nonché motivazione omessa. ha Si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 33 del c.c.n.l. 1987- 1989 prevedeva espressamente che "per i profili professionali della 3^ categoria di operatore specializzato il passaggio alla 4^ categoria avviene al compimento dell'anzianità di due anni", sicché se ne doveva desumere che non avevano un contenuto professionale diverso;
che il Tribunale non ha accertato le mansioni svolte nella loro corrispondenza ad una determinata qualifica secondo le 4 disposizioni del contratto collettivo;
che le ha definite superiori senza un esame delle declaratorie contrattuali che, invece, le consideravano equivalenti a quelle affidate al TT.
5. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed altri di manifesta infondatezza. Non risulta dalla sentenza impugnata che facesse parte delle questioni controverse l'interpretazione dell'art. 33 del c.c.n.l. 1987/1989, né il ricorrente denunzia al riguardo la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. Del resto, nello stesso ricorso si legge che nell'atto di appello era stato detto "non può seriamente contestarsi che il profilo di applicato in base all'art. 21 del c.c.n.l. 90-92 rientra nella II area e prevede la progressione stipendiale 3, 4, 5 livello, ragion per cui dovendo ogni inquadramento realizzarsi a partire dal livello iniziale nella fattispecie questo non poteva che essere il 3°". Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha osservato che le difese del datore di lavoro si fondavano sulle disposizioni di un contratto collettivo non applicabile alla fattispecie. Sotto altro profilo, nessuna censura investe l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non formava oggetto di contestazione lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, quali erano emerse dalla prova testimoniale.
6. Per effetto delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese 29000 e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate in £ liquidati in £ 3.000.000. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000. бирли тіней Il Consigliere estensore Il Presidente Ropurio be ufuris Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 FEB. 2001 ogni, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T R N I E O Z O C I A D S , S O A 0 3 L 1 T 3 L , . 5 O A T B S . R E I A P N ' D S L I 3 A L N 7 T E - S G D 8 O O - I P S 1 A 1 M N D I E E S E A , I G D O A G R E T E T O S L I N T T E G I S E A R E R L I L D E O D 9