CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2023, n. 35291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35291 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI FE AT nato a [...] il [...] RO SS nato a [...] il [...] RO DI nato a [...] il [...] MU IC nato a [...] il [...] NE NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( Sostituto Procuratore Generale dr.ssa SC NI ) Penale Sent. Sez. 4 Num. 35291 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania/ il 28 aprile 2022/ ha integralmente confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ragusa il 30 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto, per quanto in questa sede rileva, TO Di DE, UD RO, IC US, MA OR e CE NE responsabili di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2018, in conseguenza condannando ciascuno di essi, previo riconoscimento, quanto agli imputati TO Di DE, MA OR e CE NE, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza TO Di DE, UD RO, IC US, MA OR e CE NE, tramite separati ricorsi affidati a Difensori di fiducia: i primi quattro lamentano promiscuamente con un unico motivo comune ai ricorrenti violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee, mentre si sarebbe dovuta accordare prevalenza alle attenuanti generiche;
il quinto imputato (NE) si affida, invece, a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo - si assume - i quantitativi di droga ridotti ed i presunti ricavi modesti (primo motivo) / sia quanto alla mancata disapplicazione della ravvisata recidiva qualificata, non essendovi prova, ad avviso della Difesa, della accresciuta pericolosità sociale / essendo i fatti pregressi lontani nel tempo (secondo motivo). I ricorrenti, dunque, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. Per quanto riguarda TO Di DE e MA AM, nei cui confronti i Giudici di merito hanno, in effetti, riconosciuto le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (v. p. 34 della sentenza di primo grado e p. 8 di quella di appello), si rinviene al riguardo congrua motivazione, non 2 adeguatamente aggredita negli atti di impugnazione, circa il diniego della invocata prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Per quanto riguarda, invece, UD RO e IC US, ai due non sono state riconosciute le attenuanti generiche (v. pp. 34-36 della decisione di appello), sicchè i relativi ricorsi risultano vistosamente aspecifici, non confrontandosi puntualmente con il contenuto della gravata sentenza. 4. In relazione al ricorso nell'interesse di CE NE, come condivisibilmente osservato dal P.G. nella requisitoria, si rinviene alle pp. 5-8 della sentenza impugnata adeguata e non illogica motivazione in tema di mancata riqualificazione in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (ricavi consistenti e reiterazione delle cessioni) ed alla p. 8 giustificazione sufficiente, non illogica né incongrua, circa il riconoscimento della recidiva (plurimi fatti in giudicato, anche recenti, valutati dai decidenti espressivi di accentuata pericolosità sociale). 5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( Sostituto Procuratore Generale dr.ssa SC NI ) Penale Sent. Sez. 4 Num. 35291 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania/ il 28 aprile 2022/ ha integralmente confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ragusa il 30 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto, per quanto in questa sede rileva, TO Di DE, UD RO, IC US, MA OR e CE NE responsabili di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2018, in conseguenza condannando ciascuno di essi, previo riconoscimento, quanto agli imputati TO Di DE, MA OR e CE NE, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza TO Di DE, UD RO, IC US, MA OR e CE NE, tramite separati ricorsi affidati a Difensori di fiducia: i primi quattro lamentano promiscuamente con un unico motivo comune ai ricorrenti violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee, mentre si sarebbe dovuta accordare prevalenza alle attenuanti generiche;
il quinto imputato (NE) si affida, invece, a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo - si assume - i quantitativi di droga ridotti ed i presunti ricavi modesti (primo motivo) / sia quanto alla mancata disapplicazione della ravvisata recidiva qualificata, non essendovi prova, ad avviso della Difesa, della accresciuta pericolosità sociale / essendo i fatti pregressi lontani nel tempo (secondo motivo). I ricorrenti, dunque, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. Per quanto riguarda TO Di DE e MA AM, nei cui confronti i Giudici di merito hanno, in effetti, riconosciuto le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (v. p. 34 della sentenza di primo grado e p. 8 di quella di appello), si rinviene al riguardo congrua motivazione, non 2 adeguatamente aggredita negli atti di impugnazione, circa il diniego della invocata prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Per quanto riguarda, invece, UD RO e IC US, ai due non sono state riconosciute le attenuanti generiche (v. pp. 34-36 della decisione di appello), sicchè i relativi ricorsi risultano vistosamente aspecifici, non confrontandosi puntualmente con il contenuto della gravata sentenza. 4. In relazione al ricorso nell'interesse di CE NE, come condivisibilmente osservato dal P.G. nella requisitoria, si rinviene alle pp. 5-8 della sentenza impugnata adeguata e non illogica motivazione in tema di mancata riqualificazione in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (ricavi consistenti e reiterazione delle cessioni) ed alla p. 8 giustificazione sufficiente, non illogica né incongrua, circa il riconoscimento della recidiva (plurimi fatti in giudicato, anche recenti, valutati dai decidenti espressivi di accentuata pericolosità sociale). 5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.